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Ancora un intervento dell’Agenzia delle Entrate a chiarire l’ambito di applicazione del Sismabonus in caso di demolizione e ricostruzione  di un edificio realizzato con aumento volumetrico conformemente alla normativa urbanistica vigente nel Comune dove insiste l’immobile.

In particolare, un impresa di costruzioni chiede di sapere se gli acquirenti delle unità immobiliari, risultanti dall’intervento edilizio di demolizione e ricostruzione che determinerà la variazioni della superfice coperta (da X mq a X+15 mq), del volume (da Y mc a Y+530 mc), dell’altezza massima (da Z m a Z+2,5 m) delle unità immobiliari (da B a B+7) e del numero di piani (da C a C+1) , potranno fruire della detrazione prevista dall’articolo 16, comma 1- septies del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63,cosiddetto “SISMABONUS ACQUISTI”.

Nel merito, il Fisco premette che, per beneficiare dell’agevolazione, gli immobili ricostruiti devono essere alienati delle stesse imprese di costruzione entro il termine di 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, come previsto dalla citata norma agevolativa.

“Al riguardo – precisa l’Agenzia delle Entrate – con la circolare n. 19/E dell’8 luglio 2020 è stato chiarito che «La norma in commento è inserita nel contesto delle disposizioni che disciplinano il c.d.”sisma bonus” (commi da 1-bis a 1-sexies.1 del medesimo articolo 16), mutuandone leregole applicative, ma si differenzia da quest’ultimo in quanto beneficiari dell’agevolazione fiscale sono gli acquirenti delle nuove unità immobiliari. La ricostruzione dell’edificio, inoltre, può determinare anche un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente, sempre che le norme urbanistiche in vigore permettano tale variazione, non rilevando, ad esempio, la circostanza che il fabbricato ricostruito contenga un numero maggiore di unità immobiliari rispetto al preesistente».

La predetta prassi è intervenuta anche rispetto alla questione concernente i termini entro i quali presentare l’asseverazione che certifica la classe del rischio sismico precedente e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato…

… Ciò premesso, con riferimento al quesito oggetto di interpello, descritto inpremessa, si ritiene che gli acquirenti delle unità immobiliari, risultanti dagli interventidi demolizione e ricostruzione dell’edificio e realizzati con aumento volumetrico conformemente alla normativa urbanistica vigente, sono ammessi al beneficio in commento, nel rispetto dei termini, dei limiti e delle condizioni poste dalla normativa agevolativa sopra richiamata e secondo i chiarimenti forniti dalla prassi citata.”

Per approfondimento:

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