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La qualità e la sicurezza delle costruzioni, e dei materiali con cui sono realizzate, sta assumendo un ruolo sempre più rilevante, anche alla luce di recenti avvenimenti.

In questo ambito, il Consiglio dei Ministri del 09 giugno 2017 ha approvato, in via definitiva, lo schema di Decreto Legislativo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE.

Il Decreto, che attua la delega dell’articolo l’articolo 9 della Legge 12 agosto 2016, n. 170 “Legge di delegazione europea 2015”, è stato proposto dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in stretta collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, amministrazioni competenti per i prodotti da costruzione, ed il Ministero della Giustizia per quanto riguarda gli aspetti sanzionatori.

Il Decreto Legislativo attua pienamente il Regolamento (UE) n. 305/2011, rivedendo, ai fini si una maggiore efficacia, efficienza e credibilità, l’intero settore nazionale dei prodotti da costruzione, di importanza strategica ai fini della crescita economica del Paese, ma anche cruciale per la sicurezza e la qualità delle opere, secondo le seguenti principali linee direttrici:

 

Adeguamento della legislazione nazionale: in seguito all’avvenuta evoluzione della regolamentazione europea di settore, il datato DPR n. 246 del 1993, che recepiva l’abrogata Dir. 89/106//CEE, insieme al D.M. 156/03 che stabiliva i criteri per l’autorizzazione per gli Organismi di Certificazione, sono abrogati ed integralmente sostituiti dal Decreto Legislativo;

Semplificazione e riordino del quadro normativo nazionale e degli adempimenti per le imprese, con particolare riferimento alle medie, piccole e micro imprese;

Coordinamento delle Amministrazioni Competenti e delle procedure da esse adottate nel settore, al fine di incrementare l’efficacia dell’azione amministrativa e ridurre gli oneri per le Imprese, per mezzo dei seguenti, principali, provvedimenti:

a) – Istituzione del Comitato Nazionale di Coordinamento per i Prodotti da Costruzione presieduto dal Presidente del Consiglio Superiore dei LL.PP. (art. 3);

b) – Istituzione dell’Organismo Nazionale per la Valutazione Tecnica Europea, ITAB (art.7), che ottimizza, raccogliendo in unico Soggetto, le attività finora indipendentemente svolte da tre diverse PP.AA. nel campo della valutazione europea dei prodotti da costruzione innovativi o non già coperti da norme;

c) – Aggiornamento delle procedure per l’autorizzazione e notifica degli Organismi di parte terza per la verifica dei prodotti da costruzione, tenendo conto, in linea con l’impostazione comunitaria, della possibile via basata su accreditamento e stabilendo le relative regole procedurali;

Particolarmente significativo, e del tutto innovativo nel settore, è l’introduzione di un sistema di sanzioni, controlli e vigilanza sul mercato (Capo V), del tutto inadeguato nel contesto legislativo vigente ma essenziale al fine di garantire la necessaria credibilità al settore: sono state infatti introdotte nel quadro legislativo nazionale sanzioni amministrative e penali che, per i casi più gravi inerenti prodotti da costruzione ad uso strutturale o antincendio prevedono anche significative pene detentive, estese a tutti i soggetti coinvolti nella filiera (fabbricante, importatore, distributore, costruttore, direttore dei lavori o dell’esecuzione, collaudatore, organismi e laboratori di parte terza).

Infatti, l'articolo 20 prevede che:

“1. Il costruttore, il direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione o il collaudatore che, nell’ambito delle specifiche competenze, utilizzi prodotti non conformi agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 e all’articolo 5, comma 5, del presente decreto e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, il medesimo fatto e’ punito con l’arresto sino a sei mesi e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro qualora vengano utilizzati prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.

2. Il progettista dell’opera che prescrive prodotti non conformi a quanto previsto dall’articolo 5, comma 5, del presente decreto o in violazione di una delle disposizioni in materia di dichiarazione di prestazione e marcatura CE di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro; salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, il medesimo fatto e’ punito con l’arresto sino a tre mesi e con l’ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro qualora la prescrizione riguardi prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.”

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