Con la Circolare n. 174 del 23 novembre scorso, l’INPS chiarisce in ordine alla compatibilità delle indennità di disoccupazione NASpI, ASpI e mini ASpI con alcune tipologie di attività lavorativa e con alcune tipologie di reddito, soffermandosi sulla rilevanza dell’iscrizione ad Albi professionali e della presenza di partita IVA attiva e sulla possibilità di riconoscimento dell’incentivo all’autoimprenditorialità.
Di seguito si riportano le indicazioni per la compatibilità dell’indennità di disoccupazione con compensi da prestazioni di lavoro occasionale e per redditi derivanti da attività professionale esercitata da liberi professionisti iscritti a specifiche casse
– Compatibilità della indennità di disoccupazione con i compensi da prestazioni di lavoro occasionali
Il Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, all’art. 54 bis pone la disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali, individuando i limiti e le modalità di svolgimento delle stesse.
In particolare, il comma 1, lett. a) del richiamato art. 54 bis dispone che è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro.
Il successivo comma 4 del citato art. 54 bis prevede, tra l’altro, che i compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupazione. Alla luce delle disposizioni sopra richiamate, il beneficiario della prestazione NASpI può svolgere prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a € 5.000 per anno civile.
Entro detti limiti l’indennità NASpI è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale e il beneficiario della prestazione NASpI non è tenuto a comunicare all’Inps il compenso derivante dalla predetta attività. Si richiama infine il comma 8 dell’articolo 54 bis in esame il quale prevede, tra l’altro, che nel caso di prestatori di lavoro occasionale percettori di prestazioni di sostegno del reddito l’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa a dette prestazioni gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionali.
– Compatibilità della indennità di disoccupazione con i redditi derivanti da attività professionale esercitata da liberi professionisti iscritti a specifiche casse
Nell’ipotesi di esercizio di attività, in costanza di percezione di NASpI, da parte di professionisti (ingegneri, avvocati, infermieri ecc.), non sarebbe possibile in concreto dare attuazione alla disposizione di cui al comma 2 dell’art.10 del D.Lgs. n.22 del 2015 in quanto i predetti professionisti sono iscritti, ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria a specifiche casse non gestite dall’INPS, e la relativa contribuzione non può pertanto essere riversata alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.
Per le suddette ragioni non sarebbe ammissibile la compatibilità tra l’indennità di disoccupazione NASpI ed il reddito derivante dallo svolgimento di attività professionale che comporta l’iscrizione obbligatoria a specifica cassa con conseguente decadenza dalla prestazione.
Tuttavia si consideri che al medesimo libero professionista percettore di NASpI che ne richiedesse il pagamento anticipato in unica soluzione, la prestazione, non sussistendo alcuna contribuzione da riversare alla predetta Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all’articolo 24 della legge n.88 del 1989, è erogabile.
Ciò posto, con la finalità di evitare ingiustificate disparità di trattamento, nell’ipotesi fin qui descritta è ammessa, in applicazione delle previsioni di cui al comma 1 del citato art.10, la compatibilità tra la NASpI e il reddito da attività professionale con la riduzione della prestazione nella misura e secondo le modalità legislativamente previste, non procedendo al riversamento della contribuzione disposto dal comma 2 del citato art.10.
Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività in questione è pari a € 4.800. Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.
(Fonte INPS)