fondo professioni

Con il Decreto Legislativo n. 80/2015 è stata introdotta la tutela per la indennità di paternità per i liberi professionisti (artt. 18, 19, 20).
La tutela è estesa al periodo in cui sarebbe spettata alla madre libero professionista o per la parte residua, in caso di:

  1. morte o grave infermità

  2. abbandono del bambino;

  3. affidamento esclusivo al padre.

L’importo dell’indennità è commisurata all’80% del reddito professionale del secondo anno precedente l’evento, rapportato al periodo massimo di tutela di cinque mesi (tre mesi per l’affidamento), o per la parte non goduta dalla madre libero professionista.

L’indennità di paternità è erogata previa domanda, corredata dalla certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono il padre libero professionista ne rende dichiarazione ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2018 
INDENNITÀ DI PATERNITÀ art. 34 bis RGP 2012

I Ministeri vigilanti hanno approvato, con nota del 27 gennaio 2017, la modifica regolamentare che introduce dal 1° gennaio 2018 l’assegno di paternità in favore dei padri liberi professionisti iscritti ad Inarcassa, erogabile per il periodo in cui la madre non abbia diritto ad analoga indennità. Sono coperti gli eventi (nascita, adozione, affidamento) che avvengono dal 1° gennaio 2018.

SOGGETTI AVENTI DIRITTO
L’indennità spetta ai padri iscritti ad Inarcassa per la
nascita del figlio o per l’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato (è escluso l’aborto) e copre i tre mesi successivi all’evento, indipendentemente dalla condizione professionale della madre (lavoratrice o non lavoratrice), per il periodo in cui questa non ne abbia diritto.

OGGETTO DELLA TUTELA

  • Parto
    La tutela si estende ad un periodo massimo di tre mesi successivi alla nascita del bambino. L’indennità compete all’iscritto per il periodo in cui la madre non ne abbia diritto. .

  • Adozione e affidamento. Nel caso di adozione, affidamento preadottivo o provvisorio o affidamento esclusivo al padre la tutela si estende ad un periodo massimo di tre mesi dall’ingresso in famiglia del bambino. L’indennità compete all’iscritto in alternativa alla madre che non ne faccia richiesta o che non ne abbia diritto. L’indennità spetta sia per l’adozione nazionale che per quella internazionale fino ai diciotto anni del minore.

MISURA DELL’INDENNITÀ

L’indennità di paternità è pari ai tre dodicesimi del 60% del reddito professionale percepito e denunciato ai fini IRPEF dal professionista iscritto nel secondo anno anteriore a quello dell’evento (es: in caso di nascita nel 2018, l’indennità sarà calcolata sul reddito 2016).

E’ prevista una indennità minima per i tre mesi di tutela.

Se l’iscrizione è inferiore ai tre mesi nel periodo indennizzabile, l’indennità viene riconosciuta in misura frazionata in base ai giorni di iscrizione maturati nel periodo oggetto di tutela. La riduzione viene effettuata anche sull’importo minimo.

MINIMO E MASSIMO EROGABILE

Il valore minimo dell’indennità è fissato nella misura corrispondente a tre mensilità di retribuzione, calcolata al 60% del salario minimo giornaliero stabilito per legge (art. 1 del D.L. n.402/1981, convertito con modificazioni dalla legge n.537/1981 e successive modificazioni), e risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo. Il valore massimo dell’indennità di paternità corrisponde a cinque volte il valore minimo.

Tali importi vengono determinati annualmente insieme a quelli relativi alla maternità e sono fissati provvisoriamente, salvo aggiornamenti per il 2018, in:

  • Euro 2.231,00 per l’indennità minima

  • Euro 11.155 per l’indennità massima

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di indennità di paternità può essere presentata, compilando l’apposito modulo:

  • Parto: dopo il compimento del sesto mese di gravidanza della madre ed entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data del parto.

  • Adozione o affidamento: entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di effettivo ingresso del figlio in famiglia. (Fonte INARCASSA)

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