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Sul sito dell’ENEA sono stati pubblicati i vademecum per i vari interventi di riqualificazione energetica e sismica degli edifici esistenti. Questa settimana proseguiamo la pubblicazione di quello relativo alla  Riqualificazione Energetica dell’Involucro delle Parti Comuni degli Edifici Condominiali.

TIPOLOGIA DI INTERVENTO:

Sono agevolabili: a) gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali1 , che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo (detrazione fiscale del 70%); b) gli stessi interventi del punto a) finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la “qualità media” di cui alle tabelle 3 e 4 dell’allegato 1 al D.M. 26 giugno 2015 “Linee guida” (detrazione fiscale del 75%); c) gli stessi interventi di cui ai punti a) o b) e contestuali interventi che conseguono la riduzione di una classe di rischio sismico (detrazione fiscale dell’80%); d) gli stessi interventi di cui ai punti a) o b) e contestuali interventi che conseguono la riduzione di due o più classi di rischio sismico (detrazione fiscale dell’85%)

CHI PUO’ ACCEDERE:

Tutti i contribuenti che:

– sostengono le spese di riqualificazione energetica;

– possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio.

I contribuenti, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione fiscale, possono optare per la cessione del credito . Nel caso che l’intervento si configuri come ristrutturazione importante di primo livello d’importo almeno pari a 200.000 euro, in alternativa all’uso diretto della detrazione fiscale e alla cessione del credito, è consentito lo sconto sul corrispettivo dovuto (“sconto in fattura”).

PER QUALI EDIFICI:

Gli edifici che, alla data d’inizio dei lavori, siano:

– “esistenti”, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi;

– dotati di “impianto termico”, così come definito dalla faq n. 9D sull’ecobonus .

ENTITA’ DEL BENEFICIO:

Aliquota di detrazione:

• per interventi di tipo a): detrazione del 70% delle spese totali sostenute dal 01/01/2017 al 31/12/2021;

• per interventi di tipo b): detrazione del 75% delle spese totali sostenute dal 01/01/2017 al 31/12/2021;

• per interventi di tipo c): detrazione dell’80% delle spese totali sostenute dal 01/01/2018 al 31/12/2021;

• per interventi di tipo d): detrazione dell’85% delle spese totali sostenute dal 01/01/2018 al 31/12/2021. Limite massimo di spesa ammissibile:

• per interventi di tipo a) e b), 40.000 € moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;

• per interventi di tipo c) e d), a 136.000 € moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

REQUISITI TECNICI DELL’INTERVENTO

• L’intervento deve riguardare l’involucro delle parti comuni di edifici condominiali delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e/o i vani non riscaldati e/o il terreno e interessare più del 25% della superficie disperdente. 

• L’intervento deve configurarsi come sostituzione o modifica di elementi già esistenti (e non come nuova realizzazione in ampliamento). 

• I valori di trasmittanza termica finali (U), fermo restando il rispetto del decreto 26/06/2015 “requisiti minimi”, devono essere inferiori o uguali anche ai valori limite riportati nella tabella 2 del D.M. 26/01/2010.

• L’intervento può comprendere, se i lavori sono eseguiti contestualmente, anche laŸ sostituzione degli infissi e l’installazione delle schermature solari purché inseriti nei lavori previsti nella stessa relazione tecnica di cui al comma 1 dell’art. 8 del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. e insistenti sulle stesse strutture esterne oggetto dell’intervento.

• Nel caso di installazione delle schermature solari, devono essere rispettati i requisiti di cui allo specifico Vademecum.

• Per gli interventi di tipo b) con riferimento alle tabelle 3 e 4 del D.M. 26/06/2015 “Linee Guida”, l’involucro edilizio dell’intero edificio deve avere, prima dell’intervento, qualità bassa e, dopo l’intervento, almeno la qualità media, in entrambi i casi sia per la prestazione energetica invernale sia per la prestazione energetica estiva. 

• Per gli interventi di tipo c) e d) l’edificio deve appartenere alle zone sismiche 1, 2 o 3 e deve determinare una riduzione del rischio sismico rispettivamente di una classe o di due classi, secondo il D.M. 58 del 28/02/2017 come modificato dal D.M. 65 del 07/03/2017 e dal D.M. 24 del 09/01/2020.

Devono essere rispettate, inoltre, le norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica, di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).

SPESE AMMISSIBILI

Fornitura e posa in opera di materiale coibente e materiali ordinari funzionali alla realizzazione dell’intervento. 

Opere provvisionali e accessorie strettamente funzionali alla realizzazione degli interventiŸ (Art.3 del Decreto 19/02/2007 e successive modificazioni “decreto edifici”). 

Prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria, compresaŸ la redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica – A.P.E.; direzione dei lavori etc.).

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL’ENEA

1. “Scheda descrittiva dell’intervento” entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere 5 , ESCLUSIVAMENTE attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui essi sono terminati (https://detrazionifiscali.enea.it/). La “scheda descrittiva” deve essere redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale).

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE A CURA DEL CLIENTE:

1. DI TIPO TECNICO:

• stampa originale della “scheda descrittiva dell’intervento”, riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario e da un tecnico abilitato;

asseverazione redatta da un tecnico abilitato che deve contenere le seguenti informazioni:

✓ la dichiarazione che l’intervento riguardi parti comuni dell’edificio e che abbia incidenza superiore al 25% della superficie disperdente dell’edificio verso l’esterno e/o vani non riscaldati e/o il terreno;

✓ i valori delle trasmittanze termiche degli elementi strutturali (strutture opache e/o trasparenti) ante intervento;

✓ i valori delle trasmittanze termiche degli elementi strutturali (strutture opache e/o trasparenti) post intervento;

✓ la verifica che i valori delle trasmittanze dei nuovi elementi strutturali rispettino i pertinenti limiti riportati nella tabella 2 del D.M. 26/01/2010 e nella tabella Appendice B all’Allegato 1 del D.M. 26/06/2015 “requisiti minimi”;

✓ i valori di gtot delle schermature solari, se installate;

✓ per gli interventi di tipo b), con riferimento alle tabelle 3 e 4 del D.M. 26/06/2015 “Linee Guida”, la dichiarazione che l’involucro dell’intero edificio, sia per la prestazione energetica invernale sia per la prestazione energetica estiva, abbia qualità bassa prima della realizzazione degli interventi, e che sia stata conseguita dopo la realizzazione degli interventi almeno la qualità media per entrambe le suddette prestazioni;

✓ per gli interventi di tipo c) e d) l’asseverazione di cui all’Allegato B al il D.M. 58 del 28/02/2017 (come modificato dal D.M. 65 del 07/03/2017 e dal D.M. 24 del 09/01/2020), che attesti la classe di rischio di appartenenza prima dell’intervento e la classe di rischio conseguente alla realizzazione dell’intervento e che essa risulti:

▪ inferiore di 1 classe rispetto alla precedente per gli interventi di tipo c);

▪ inferiore di 2 o più classi rispetto alla precedente per interventi di tipo d);

• copia dell’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) di ogni singola unità immobiliare per cui si richiedono le detrazioni fiscali;

• per gli interventi di cui alla lettera b), copia degli attestati di prestazione energetica (A.P.E.) dell’intero edificio ante e post intervento, redatti esclusivamente ai fini della richiesta delle detrazioni fiscali, prendendo in considerazione l’edificio nella sua interezza, al fine di valutare le qualità delle prestazioni invernale ed estiva dell’involucro edilizio (tabelle 3 e 4 dell’allegato 1 al D.M. 26/06/2015 “Linee Guida”). In assenza di impianti centralizzati di climatizzazione estiva ed invernale, essi possono essere sostituiti dai corrispondenti impianti virtuali standard di cui allatabella 1 del paragrafo 5.1 dell’allegato 1 al D.M. 26/06/2015 “Linee Guida” con le caratteristiche ivi indicate;

• copia della relazione tecnica necessaria ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. o provvedimento regionale equivalente;

schede tecniche dei materiali e dei componenti edilizi impiegati e, se prevista, marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP).

2. DI TIPO AMMINISTRATIVO:

delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale della ripartizione delle spese;

fatture relative alle spese sostenute, ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico, e dichiarazioni dell’amministratore del condominio che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino;

ricevute dei bonifici  (bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 296/2006) recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico;

stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice CPID che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.

Per approfondimento:

EBIPRO