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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020 il Decreto del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2020 inerente l’”Approvazione del modello di certificazione informatizzato, da utilizzare per la richiesta di contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per l’anno 2021, previsti dall’art. 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 – legge di bilancio 2019.”

Il decreto, in applicazione alle disposizioni contenute all’articolo 1, comma 140 e seguenti, legge 30 dicembre 2018 n. 145, ha approvato il modello di certificazione informatizzato, da utilizzare da parte dei comuni ai fini della richiesta dei contributi di cui all’articolo 1, comma 853, della 27 dicembre 2017 legge n. 205, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

Come segnalato nel citato decreto ministeriale, la richiesta da parte dei comuni deve essere formulata al Ministero dell’interno-Direzione Centrale della Finanza Locale, esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati), accessibile dal sito internet della stessa Direzione, alla pagina http://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify entro le ore 24:00 del 15 settembre 2020, a pena di decadenza.

“Tale sistema è in linea con l’attività intrapresa da tempo da questa Direzione Centrale nell’ambito delle disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della Pubblica Amministrazione che prevedono, tra l’altro, la digitalizzazione dei documenti, l’informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione.

In applicazione dei processi di dematerializzazione delle procedure amministrative della Pubblica Amministrazione richiamati l’eventuale trasmissione dei modelli con modalità diversa da quella prevista dal richiamato decreto approvativo del certificato in argomento non saranno ritenute valide ai fini del rispetto dell’adempimento e quindi saranno escluse le certificazioni che verranno trasmesse con modalità diverse da quella prescritta dal citato decreto.

E’ comunque facoltà degli enti interessati, che avessero necessità di rettificare il dato già trasmesso prima della scadenza del termine fissato, produrre una nuova certificazione, comunque attraverso un ulteriore invio telematico come sopra indicato. In tale circostanza, attraverso la procedura informatica predisposta, l’ente dovrà preliminarmente procedere ad annullare la precedente certificazione prima di poter tramettere un nuovo modello. La certificazione annullata perderà la sua validità, sia per quanto concerne la data di trasmissione, che per quanto attiene al dato inserito. Si consiglia, pertanto, di porre attenzione in tale operazione.

La trasmissione della certificazione dovrà essere effettuata esclusivamente dai comuni interessati alla richiesta di contributo. Ciascun comune può fare richiesta di contributo per una o più opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio e non può chiedere contributi di importo superiore al limite massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e di 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti.

Il contributo erariale può essere richiesto solo per la realizzazione di investimenti, secondo il seguente ordine di priorità:

1) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;

2) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti ;

3) investimenti di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente;

Interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico ammissibili:

a) di tipo preventivo nelle aree che presentano elevato rischio di frana o idraulico, attestato dal competente personale tecnico dell’ente o di altre istituzioni anche sulla base dei dati Ispra per la riduzione del rischio e l’aumento della resilienza del territorio;

b) di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate a seguito di calamità naturali, nonché di aumento del livello di resilienza dal rischio idraulico o di frana;

Interventi di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti ammissibili:

a) manutenzione straordinaria del manto stradale e messa in sicurezza dei tratti di viabilità (escluse la costruzione di nuove rotonde e sostituzione tappeto stradale per usura e la sostituzione dei pali della luce);

b) manutenzione straordinaria su ponti e viadotti, ivi inclusa la demolizione e ricostruzione;

Interventi di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e altre strutture di proprietà dell’ente, ammissibili:

a) manutenzione straordinaria per miglioramento sismico per messa in sicurezza dell’edificio a garanzia della sicurezza dell’utenza;

b) manutenzione straordinaria di adeguamento impiantistico e antincendio;

c) manutenzione straordinaria per accessibilità e abbattimento barriere architettoniche

Gli interventi devono essere identificati dai CUP classificati secondo i Settori e sotto-settori indicati di seguito, pena esclusione dal contributo:

a) Settore INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO – Sotto-settore STRADALI

b) Settore INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE – Sotto-settore DIFESA DEL SUOLO oppure PROTEZIONE, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DELL’AMBIENTE oppure RIASSETTO E RECUPERO DI SITI URBANI E PRODUTTIVI oppure RISORSE IDRICHE E ACQUE REFLUE

c) Settore INFRASTRUTTURE SOCIALI – Sotto-settore SOCIALI E SCOLASTICHE oppure ABITATIVE oppure SANITARIE oppure DIFESA oppure DIREZIONALI E AMMINISTRATIVE oppure GIUDIZIARIE E PENITENZIARIE oppure PUBBLICA SICUREZZA

Si ricorda, fin da ora, che, ai sensi dell’articolo1 comma 140 e 142 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono escluse dalla procedura di assegnazione dei contributi le richieste:

a) per le quali venga indicato un CUP dell’opera non valido ovvero erroneamente indicato in relazione all’opera per la quale viene richiesto il contributo;

b) che siano riferite ad opere non inserite in uno strumento programmatorio;

c) dei comuni che alla data della loro presentazione non hanno trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i documenti contabili di cui all’articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all’ultimo rendiconto della gestione approvato (rendiconto di riferimento: anno 2018). Nel caso di comuni per i quali sono sospesi i termini ai sensi dell’articolo 44, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall’ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell’interno.;

d) che siano presentate con modalità e termini diversi da quelli previsti dal citato decreto del Ministero dell’interno.”

Fonte: Ministero dell’Interno

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