- Si è già parlato delle specifiche misure introdotte – sotto la pressione del COVID-19 – in soccorso alle start-up innovative (si vedano: Start-up: Tanto rumore per un … videogame! e Start-up: serve più carburante al vero motore del nostro futuro). L’istituzione – ai sensi dell’art. 42 del Decreto Rilancio – del “Fondo per il trasferimento tecnologico” (con dotazione iniziale di €500 milioni) è in qualche modo ascrivibile allo stesso filone, laddove è espressamente finalizzato alla “promozione … di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all’utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale”, con particolar riferimento alle start-up (ed alle PMI) innovative. Tali “iniziative” sono volte anzitutto a favorire “la collaborazione di soggetti pubblici e privati nella realizzazione di progetti di innovazione e spin-off”: possono inoltre prevedere lo svolgimento di “attività di progettazione, coordinamento, promozione, stimolo alla ricerca e allo sviluppo attraverso l’offerta di soluzioni tecnologicamente avanzate, processi o prodotti innovativi, attività di rafforzamento delle strutture e diffusione dei risultati della ricerca, di consulenza tecnico-scientifica e formazione, nonché attività di supporto alla crescita delle start-up e PMI ad alto potenziale innovativo”. Fin qui le buone intenzioni, su cui – come spesso accade – è difficile dissentire. L’innovazione, come si è già detto negli approfondimenti sopra richiamati, è quanto mai strategica nell’odierno contesto: così come la circolazione di dati, informazioni, tecnologie. Capita che chi abbia sviluppato un’idea e, da questa, un prodotto innovativo, non abbia le capacità e/o i mezzi per andare oltre la fase prototipale, nei tempi stretti che l’innovazione stessa impone, pena l’obsolescenza: al che segue l’ineluttabile dispersione di risorse umane, economiche e tecniche. Bene quindi creare strumenti che incentivino, a tal fine, la collaborazione tra soggetti pubblici e privati (purché questa sia però strumentale ad una maggior interazione, a valle, tra impresa innovativa e ciclo produttivo).
- Muovendo dalle intenzioni ai fatti, l’articolo in commento, indica sia la tipologia di interventi attraverso cui sostenere le “iniziative”, sia il soggetto attuatore delle stesse. Quanto al primo aspetto, il Ministero dello sviluppo economico viene autorizzato ad intervenire attraverso partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito, anche subordinato; tuttavia, come da prassi sempre più abusata, si rinvia a norme attuative, da adottarsi nella forma del decreto ministeriale entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Rilancio, l’individuazione di criteri, modalità e condizioni di tali interventi. Pertanto, questa misura – come altre, anch’esse adottate in questo periodo emergenziale – non avrà un’immediata applicazione: e presumibilmente i primi interventi non verranno realizzati (molto) prima della fine del 2020.Quanto al soggetto attuatore, questi viene individuato nell’ENEA (l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo sostenibile), per l’occasione anche autorizzata alla costituzione di una fondazione di diritto privato (“Fondazione ENEA Tech”) chiamata apparentemente a svolgere funzioni analoghe a quelle di ENEA stessa, ma con dotazione (inizialmente €12 milioni) che potrà essere incrementata grazie ad apporti anche di soggetti privati. Più specificamente, la Fondazione “promuove investimenti finalizzati all’integrazione e alla convergenza delle iniziative di sostegno in materia di ricerca e sviluppo e trasferimento tecnologico”: a tali iniziative potranno partecipare, anche finanziariamente, imprese, fondi istituzionali o privati e organismi e enti pubblici. Ė presto per valutare l’utilità di quest’ultimo strumento, istituito per finalità che paiono almeno in parte sovrapponibili con le attribuzioni del Fondo e di ENEA stessa. Preoccupa, d’altro canto, questo proliferare di fondi, fondazioni, comitati e quant’altro: specie perché ad ognuno di essi si accompagnano inevitabilmente cariche (sociali) e voci di spesa. Meglio forse sarebbe avere pochi strumenti tra i quali doversi orientare, con concentrazione di risorse finanziarie e professionali diversamente disperse nei mille rigagnoli della burocrazia.
- Merita infine un cenno l’istituzione – ai sensi dell’art. 49 del Decreto Rilancio – del “Centro nazionale per la ricerca, l’innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo della mobilità e dell’automotive”. Il Centro – che avrà sede a Torino ed alla cui realizzazione vengono destinati per l’anno in corso €20 milioni – ha come obbiettivo quello di (i) favorire la collaborazione con istituti di ricerca nazionali ed europei “garantendo l’ampia diffusione dei risultati delle ricerche e il trasferimento delle conoscenze” e di (ii) favorire e organizzare “attività di ricerca collaborativa tra imprese e altri centri di ricerca”: il tutto – di nuovo – all’esito dell’adozione, entro 120 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Rilancio, delle norme attuative. La misura merita – sulla carta, almeno – un plauso, sia perché è finalizzata ad incentivare un salutare dinamismo nel settore della ricerca (per quanto circoscritta al settore automotive) attraverso i trasferimenti tecnologici di cui si è fin qui parlato: sia perché è rivolta ai settori della mobilità sostenibile (mobilità elettrica, guida autonoma e ulteriori applicazioni dell’Intelligenza Artificiale al settore della mobilità in genere), una delle sfide più importanti – ed esaltanti – che l’umanità si troverà ad affrontare nei prossimi anni.
Fonte: Studio Legale Nunziante ● Magrone