La detrazione fiscale residua può essere trasferita al nuovo acquirente di un immobile realizzato in cooperativa a proprietà indivisa; è quanto stabilito dalla risposta n. 214 del 14 luglio 2020 dall’Agenzia delle Entrate.
L’istante chiede se, anche nel caso di trasferimento della quota sociale di una cooperativa edilizia, possa applicarsi l’articolo 16-bis, del TUIR (nella parte in cui prevede che, in presenza di acquisto di immobile abitativo su cui insistono interventi di ristrutturazione per il recupero del patrimonio edilizio, il credito residuo a titolo di detrazione fiscale non ancora utilizzato dal contribuente è trasferito all’acquirente persona fisica per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo tra le parti).
Poiché, trattandosi di cooperativa edilizia indivisa non vi è un trasferimento di proprietà, bensì, solo una concessione delle unità abitative in godimento ai propri soci. L’istante, quindi, chiede se, anche in caso di trasferimento della quota sociale, il beneficio fiscale continui a seguire, salvo diverso accordo tra le parti, il bene immobile oggetto di ristrutturazione.
L’istante, richiamando la possibilità che hanno le parti di provare la permanenza delle detrazioni in capo al venditore tramite scrittura privata autenticata che abbia data antecedente al rogito, chiede se sia possibile che il mero accordo tra le parti contemplato nell’adunanza dell’organo amministrativo che delibera il trasferimento della quota possa essere sufficiente a far permanere in capo all’ex socio il diritto alla detrazione.
L’istante, poi formula quesiti all’Agenzia delle Entrate su:
- Requisiti soggettivi;
- Modalità di pagamento;
- Familiare convivente;
- Realizzazione di nuovi appartamenti;
- Suddivisione tipologica dei lavori;
- Box auto;
- Bonus mobili;
- Acquisto di beni.
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