Con risposta n. 23 dell’8 gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate chiarisce il caso sottoposto da un condominio di uno stabile su cui si vogliono effettuare gli interventi di rinnovamento e consolidamento della facciata esterna e che ricade in parte in “zona di completamento B3″ (per circa 1.100 mq., su un totale di 2.800 mq) e in parte in zona ” attività terziarie”.
L’istante chiede se i richiamati interventi possano beneficiare delle agevolazioni previste dall’articolo 1, commi da 219 a 224, della legge n. 160 del 2019 (bonus facciate) nonché della cessione del credito ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
L’A.d.E. sottolinea che con la circolare n. 2/E del 2020 è stato precisato che “l’assimilazione della zona territoriale nella quale ricade l’edificio oggetto dell’intervento alle predette zone “A” o “B” deve risultare, ai fini del bonus facciate, dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti.
Tale assimilazione non può, dunque, che essere attestata da una certificazione rilasciata dall’ente territoriale competente.
Nel caso di specie, pertanto, il Condominio potrà fruire della detrazione, nel rispetto delle ulteriori condizioni previste, che non sono oggetto della presente istanza di interpello, ottenendo una certificazione urbanistica dalla quale risulti l’equipollenza in questione. Diversamente, l’agevolazione spetterà limitatamente alla porzione delle spese riferibili alla parte dell’edificio insistente sulla “zona di completamento B3”.
Tenuto conto di quanto sopra, per le spese relative agli interventi di recupero o restauro della facciata è possibile optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto o in alternativa optare per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, (ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari) ai sensi dell’articolo 121 del decreto Rilancio.”
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