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Un amministratore di condominio si è rivolto all’Agenzia delle Entrate affinché potesse chiarire se i singoli condomini possono scegliere quale agevolazione accedere (eco bonus, bonus facciate, supebonus) in merito ai lavori necessari per realizzare un cappotto termico esterno in tutte le facciate del fabbricato condominiale che si trova all’interno di una zona omogenea B, cosi come definita dal Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 49/E, “ritiene che ogni condomino, per la parte di spesa a lui imputabile, può stabilire se fruire del bonus facciate o del cd. ecobonus, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri condomini, a condizione che siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna agevolazione.

Nel caso oggetto della presente istanza di interpello, peraltro, gli adempimenti da porre in essere ai fini del bonus facciate e ai fini dell’ecobonus di cui al citato articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 sono, di fatto, identici e possono, come già precisato, essere effettuati dall’amministratore di condominio. Ai fini della comunicazione finalizzata all’elaborazione della dichiarazione precompilata, l’amministratore di condominio dovrà, in particolare, suddividere la spesa complessiva sostenuta dal condominio in base alle scelte operate dai singoli condòmini, tenuto conto che gli interventi hanno limiti e percentuali di detrazione diverse. Nella predetta comunicazione, pertanto, l’amministratore di condominio dovrà indicare le due distinte tipologie di interventi e, per ciascuno di questi, le spese sostenute, i dati delle unità immobiliari interessate, i dati relativi ai condòmini a cui sono attribuite le spese per ciascun tipo di intervento, con le relative quote di spesa, specificando quali condòmini hanno esercitato l’opzione per la cessione del credito.

Si segnala, inoltre, che – se, come rappresentato nell’istanza, la scelta di alcuni condomini di non fruire del bonus facciate ma del cd. ecobonus è funzionale solo alla possibilità di poter cedere il credito corrispondente a tale ultima detrazione – l’articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n.77, stabilisce, tra l’altro, che i soggetti che sostengono spese per gli interventi ammessi al bonus facciate possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta,con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cd. sconto in fattura).

In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà, per questi ultimi di successiva cessione.”

Per approfondimenti:

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