Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2017 il Decreto del Ministero dell’Interno che Approva le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (DM_07.08.2017) (Allegato_DM_7.8.2017)
Le nuove norme tecniche sono alternative a quelle di prevenzione incendi attualmente in vigore (DM 26 agosto 1992) e si basano su un approccio prestazionale e si aggiungono, come nuovo capitolo al Codice di Prevenzione Incendi di cui al DM 3 agosto 2015.
Le norme tecniche in esso riportate si possono applicare alle attività scolastiche di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 ivi individuate con il numero 67, esistenti alla data di entrata in vigore del nuovo decreto, ovvero a quelle di nuova realizzazione, ad esclusione degli asili nido.
L’esito del monitoraggio di cui all’art. 4 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, sono verificati, entro il 31 dicembre 2019, gli elementi raccolti al fine di determinare l’esclusiva applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, in sostituzione delle norme di prevenzione incendi per le attività scolastiche di cui al decreto del Ministro dell’interno del 26 agosto 1992.