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Il contribuente si rivolge all’Agenzia delle Entrate dichiarando di voler sostituire una “caldaia a gasolio adibita al riscaldamento dell’abitazione e alla produzione di acqua calda sanitaria” con l’istallazione di due impianti diversi:

· uno “scaldabagno a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria”;

· una “termostufa a pellet” per il riscaldamento dell’abitazione.

e chiede se possa accedere alle misure fiscali previste per gli interventi sugli edifici unifamiliari dall’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 600 del 17 dicembre 2020, “ritiene che nel caso di sostituzione di una ” caldaia a gasolio adibita al riscaldamento dell’abitazione” e “alla produzione di acqua calda sanitaria” con uno “scaldabagno a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria” e una “termostufa a pellet” per il riscaldamento dell’abitazione, nel rispetto dei requisiti previsti e degli adempimenti richiesti, sia possibile beneficiare del Superbonus in quanto:

– lo “scaldabagno a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria ” rientra tra gli interventi trainanti di cui alla citata lettera c), comma 1, dell’articolo 119;

– la “termostufa a pellet”, quale generatore di calore alimentata a biomassa combustibile, ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 14 del decreto n. 63 del 2013, rientra tra gli interventi di efficientamento energetico che godono dell’ecobonus e, pertanto, può essere considerato un intervento “trainato” ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 119.”

Per approfondimento:

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