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Mancano poco più di quindici giorni al 31 maggio e i colleghi architetti ed ingegneri iscritti ad INARCASSA non sanno se devono proporre istanza per l’accesso all’agevolazione della deroga ai minimi, il cui termine di presentazione scade il 31 maggio, o se la stessa misura rientra nel programma di aiuti agli iscritti enunciato qualche mese fa dal Consiglio di Amministrazione e posto in discussione nell’ultimo Consiglio Nazionale dei Delegati dell’11 maggio scorso.

Dal sito Inarcassa è possibile solo apprendere che tutti i pagamenti compresi tra il 1° marzo e il 30 giugno 2020 sono sospesi e rinviati al 31 luglio 2020 e che i contributi minimi 2020 possono essere pagati senza nessuna sanzione e interesse entro il 31 dicembre 2020.

Ricordiamo che Federarchitetti, lo scorso 24 marzo, inviò una serie di richieste al Consiglio di Amministrazione di Inarcassa in merito alle misure da adottare a favore degli iscritti, tra le quali  quella di annullare il pagamento del contributo minimo soggettivo ed integrativo per l’anno 2020 poiché la misura non ha particolari conseguenze economiche per la finanza dell’Ente in quanto si posticipano al 31 dicembre 2021 i pagamenti  dell’importo dovuto dall’iscritto in base al solo reddito dichiarato nel corrente anno 2020.

Di seguito si riporta la modalità di accesso alla deroga dei minimi come riportato da INARCASSA.

Cos’è

Chi prevede di conseguire un reddito professionale inferiore al valore corrispondente al contributo minimo soggettivo (pari a 16.241,00 euro nel 2020) può non versare il contributo soggettivo minimo e pagare, entro dicembre dell’anno successivo, la percentuale del solo reddito professionale effettivamente prodotto (pari al 14,5% entro dicembre 2021). Sarà possibile derogare all’obbligo della contribuzione minima soggettiva per un massimo di 5 anni – anche non continuativi – nell’arco della vita professionale. La deroga ha come effetto quello di diminuire l’anzianità contributiva utile alla pensione che sarà riconosciuta in misura proporzionale a quanto versato per l’annualità interessata. Sarà tuttavia possibile, tramite l’istituto del riscatto, integrare gli importi non versati entro i cinque anni successivi e assicurarsi così l’anzianità previdenziale intera (integrazione volontaria).

Chi può richiederlo

Al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi 2020 (entro il 31 ottobre 2021) si provvederà ad effettuare un controllo dell’importo del reddito professionale dichiarato:

  • se è inferiore a 16.241,00 euro verrà emesso un MAV di importo pari al 14.5% del reddito professionale, da pagare entro il 31/12/2021;
  • se è uguale o superiore verrà emesso un MAV con importo pari alla somma delle due rate del contributo minimo (maggiorate degli interessi decorrenti dalle due scadenze ordinarie al tasso BCE+4.50%) e del conguaglio, da pagare entro il 31/12/2021 (integrazione obbligatoria).

Attenzione:

  • la deroga è incompatibile con la domanda di pensione (già presentata o da presentare nel corso dell’anno);
  • la deroga fa decadere la rateazione bimestrale dei minimi: il contributo integrativo e il contributo di maternità/paternità ancora dovuti dovranno essere quindi corrisposti alle scadenze istituzionali (30/06 e 30/09);
  • entro il 31/05 è possibile annullare la richiesta di deroga e pagare quindi i minimi.

Come fare richiesta

La richiesta di deroga si effettua esclusivamente online.”

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