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Con la pubblicazione della circolare n. 14/E del 6 giugno scorso l’Agenzia delle Entrate chiarisce le modalità per l’erogazione del credito d’imposta relativo ai canoni di locazione per le attività corrisposti dai liberi professionisti per i mesi di marzo, aprile e maggio.

Con il Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34 (c.d. Decreto Rilancio) è stato previsto, tra l’altro, con l’articolo 28 che «ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo».

Soggetti ammessi:

Il comma 1 individua come beneficiari del credito d’imposta canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

Ambito di applicazione:

Il credito d’imposta è stabilito in misura percentuale (60 per cento caso a) o 30 per cento caso b)) in relazione ai canoni:

a) di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo ;

b) dei contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Requisiti per ottenere il beneficio:

Il comma 5, dell’art. 28 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34 prevede che il credito d’imposta spetta a  condizione che i «soggetti esercenti attività economica abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente».

In particolare, il calcolo del fatturato e dei corrispettivi relativi, rispettivamente, ai mesi di marzo, aprile e maggio del 2019 e del 2020, da confrontare al fine di verificare la riduzione percentuale disposta dall’articolo 28 del Decreto Rilancio, va eseguito prendendo a riferimento le operazioni eseguite nei mesi di marzo, aprile e maggio fatturate o certificate, e che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di marzo 2019 (rispetto a marzo 2020), aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020) e maggio 2019 (rispetto a maggio del 2020), cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA.

Il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere  verificato mese per mese. Quindi può verificarsi il caso, ad esempio, che spetti il credito d’imposta solo per uno dei mesi elencati.

Misura del credito:

Il credito d’imposta ammonta:

  • al 60 per cento del canone locazione degli immobili ad uso non abitativo;
  • al 30 per cento del canone nei casi contratti di affitto d’azienda.

Utilizzo del credito:

Ai sensi del comma 6 dell’articolo 28 e dell’articolo 122, comma 2, lettera b), del Decreto rilancio il credito d’imposta è utilizzabile:

  • in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
  • o, in alternativa può essere ceduto:

a) al locatore o al concedente;

b) ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito. Al fine di consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, è possibile utilizzare il codice tributo: “6920” denominato «Credito d’imposta canoni di locazione, leasing, concessione o affitto d’azienda – articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34», istituito con specifica risoluzione.

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