Collegata alla città di Ancona si è conclusa venerdì 26 marzo in webinar la XI Giornata Nazionale per la Sicurezza nei Cantieri promossa dalla Federarchitetti nella quale hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni, vertici degli ordini professionali tecnici, magistrati e avvocati che si occupano del settore e vertici delle Associazioni di categoria.
Questa settimana concludiamo la pubblicazione con il contributo del Presidente della Sezione Federarchitetti Pisa, arch. Silvia Lucchesini, edito sulla nostra rivista collegata alla manifestazione.
“Il concetto di formazione informazione e addestramento ha subito, nel in questo ultimo anno una variazione nel suo modo applicativo, importante.
Partendo dalla sua definizione Dlgs 81/08 e s. m. e i all’art.2 si dice :
aa) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
bb) «informazione»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
cc) «addestramento»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;
A seguire ci sono stati alcuni passaggi importanti sull’evoluzione e affinamento del concetto formativo e del suo modo operandi; si riporta i vari accordi Stato-Regioni e normative in merito alla formazione:
-in sede di Conferenza Stato-Regioni, a partire dagli accordi del dicembre del 2011 hanno riguardato, la formazione dei lavoratori, dei preposti, dei dirigenti e dei datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi.;
– accordo del 7 luglio 2016 che abroga il precedente accordo del 26 gennaio 2006 e struttura i percorsi formativi per RSPP e ASPP, e presenta diverse modifiche agli accordi precedenti in materia di formazione;
– accordo del 22 febbraio 2012 concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni;
– normativa regionale sulla formazione e l’e-learning; legittimità della formazione in modalità e-learning o più semplicemente al recepimento degli accordi sulla formazione e alla strutturazione dei percorsi formativi;
– Regione Toscana – Delibera della Giunta Regionale n. 838 del 31 luglio 2017 – Recepimento e disposizioni attuative dell’Accordo tra Stato e Regioni / Province autonome n. 128 del 7/07/2016 – Percorsi formativi per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Chiaramente la formazione l’informazione e l’addestramento anche per particolari figure/ruoli in materia di sicurezza, come :
-Coordinatori per la progettazione ed esecuzione dei lavori: allegato XIV D.Lgs. 81/2008; appresentanti dei lavoratori per la sicurezza: art.37 e 48 D.Lgs. 81/2008;
-Lavoratori addetti ai lavori in quota: allegato XXI D.Lgs. 81/2008;
-Addetti al primo soccorso: DM n. 388 del 15 luglio 2003;
-Addetti Prevenzione Incendi: DM 10 marzo 1998.
Così anche gli interpelli e l’interpretazione della normativa sulla formazione, hanno avuto una loro evoluzione negli anni con un ruolo importante nelle varie modifiche.
Quanto sopra riportato è solo una parte dell’evoluzione in campo “formazione”.
Adesso il quesito si ripropone in quanto, abbiamo una evoluzione delle modalità e-learning, ossia formazione in modalità asincrona video lezioni quale strumento di erogazione, assieme ai forum, alle classi virtuali, ai webinar …..
Tutto ciò ha validità?
Avrà validità anche dopo l’emergenza?
La parte pratica come viene implementata?
Federarchitetti Nazionale ha già affrontato i quesiti inviando lettera al Ministero del Lavoro e al Ministro per gli affari regionali e le Autonomie, chiedendo di far ripartire la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro con definizioni valevoli per ogni regione.
L’emergenza pandemia ha portato il Governo ad adottare delle misure per il contrasto posticipando la formazione in presenza e suggerire al suo posto quella a distanza; a differenza le Regioni non hanno avuto lo stesso atteggiamento, anzi hanno destabilizzato, non riconoscendo valida la loro erogazione.
Come si deve comportare una azienda che lavora in tutto il territorio Nazionale?
La verifica dell’idoneità, se la parte formativa viene messa in dubbio, decade?
Il contratto di appalto decade? Quali possono essere le ripercussioni al negativo sulla ditta, da un punto di vista economico, se non ci sono i requisiti per un appalto?
In vari Accordi a partire da quelli del 721/12/2011 sino all’ultimo Accordo del 7/7/2016 sulla formazione degli RSPP al punto D 2) dell’Allegato II, si prende in considerazione le videolezioni quale strumento di erogazione, assieme ai forum, alle classi virtuali, ai webinar, ecc.. È urgente, rivedere tutta la materia della formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro, stabilendo nuove regole legate alle evoluzioni tecnologiche, soprattutto non frammentare, su un tema così importante, le disposizioni delle Regioni, togliendo loro la possibilità di creare conflitti e ricadute economiche per le ditte che operano dalla Sicilia al Trentino.”