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Una Fondazione, iscritta all’anagrafe delle Onlus, intende eseguire su immobili posseduti a vario titolo (piena proprietà, nuda proprietà e proprietà superficiaria) censiti in catasto come A/2, B/1, B/2 e C/6, interventi “che abbiano le caratteristiche previste dalle norme in materia di Superbonus (sia interventi trainanti che trainati)“.

Pertanto, chiede al Fisco se può fruire del Superbonus di cui all”articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 e se possa esercitare le opzioni di cui all’articolo 121 del medesimo decreto.

L’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 60 del 28 gennaio chiarisce che, “con riferimento ai soggetti ammessi al Superbonus, la circolare 22 dicembre n.30/E ha chiarito che nel comma 9, lettera d-bis) dell’articolo 119 del decreto Rilancio viene stabilito che l’agevolazione si applica, tra l’altro, agli interventi effettuati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dalle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n.383. Come chiarito dalla n. 24/E del 2020 possono essere eseguiti interventi che danno diritto al Superbonus anche su un immobile detenuto in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie).

Per detti soggetti (ONLUS, OdV e APS), non essendo prevista alcuna limitazione espressa, il beneficio spetta per tutti gli interventi agevolabili,indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile oggetto degli interventi medesimi, ferma restando la necessità che gli interventi ammessi al Superbonus siano effettuati sull’intero edificio o sulle singole unità immobiliari.

Nel caso di specie, la Fondazione intende effettuare interventi “che abbiano le caratteristiche previste dalle norme in materia di Superbonus (sia interventi trainanti che trainati)” su immobili posseduti a vario titolo (piena proprietà, nuda proprietà e proprietà superficiaria) censiti in catasto come A/2, B/1, B/2 e C/6.

Considerato che la Fondazione rientra tra i soggetti di cui alla lettera d-bis del citato comma 9 lettera d-bis) dell’articolo 119 del decreto Rilancio e nel presupposto che siano rispettate tutte le condizioni previste per accedere all’agevolazione, la stessa potrà accedere al Superbonus ed esercitare le opzioni previste dal comma 2, del medesimo articolo 121 del decreto Rilancio.”

Per approfondimento:

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