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pubblicazione

Le scorse settimane abbiamo iniziato a pubblicare il documento che Confedertecnica ha inviato alle altre parti sociali di analisi e studio per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro dei dipendenti  degli studi professionali, elaborato dalla stessa con il contributo del Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi quantitativi (DEMM) dell’Università del Sannio. In particolare ci siamo soffermati sulle proposte di adeguamento delle tipologie contrattuali finalizzati alla flessibilizzazione dell’impiego della forza lavoro all’interno degli studi professionali.

Questa settimana proseguiamo la pubblicazione delle proposte contenute nel documento sulla flessibilizzazione organizzativa e alla flessibilità dei tempi e dei luoghi di svolgimento del lavoro subordinato attraverso i contratti di telelavoro, lavoro agile, di reimpiego, a termine per studenti universitari o scuole superiori e apprendistato.

“Rispetto ai suddetti istituti la negoziazione dovrà contemporaneamente aggiornare il CCNL alle novità introdotte con la l. 22 maggio 2017, n. 81, che, agli artt. 18 e ss., ha disciplinato il lavoro agile, e, al contempo, deve avere tra gli obiettivi prioritari quello di regolarne la convivenza con il telelavoro, “ponendo a sistema” i due strumenti. 

Più chiaramente, l’introduzione legislativa del lavoro agile può utilmente combinarsi con un’attività del sistema di relazioni industriali orientata a:

L’oggettiva dilatazione della nozione di ambiente di lavoro e tempo di lavoro permessa dall’evoluzione tecnologica trapiantata nei modelli organizzativi di lavoro se, da un lato, può essere un vantaggio per le specifiche esigenze del mondo delle professioni tecniche, in cui è sovente superfluo il coordinamento spazio-temporale della prestazione di lavoro rispetto all’organizzazione aziendale in quanto attività più frequentemente connessa al raggiungimento del risultato e consistente in una professione prevalentemente intellettuale, dall’altro lato, rischia la concretizzazione di una confusione delle normative in tema di salute e sicurezza, orario di lavoro e controllo della prestazione resa a distanza

Un ulteriore aspetto problematico, non di minore importanza, sotteso allo strumento del lavoro agile concerne la rimessione della sua regolamentazione all’autonomia individuale delle parti, elemento di dubbia consistenza data l’ontologica asimmetria contrattuale che caratterizza il rapporto di lavoro subordinato.

La contrattazione collettiva nazionale può, dunque, utilmente espletarsi in due direzioni:

– verso una più esatta perimetrazione dei confini tra telelavoro e lavoro agile;

– verso il sostegno all’autonomia individuale, con una generale regolamentazione delle condizioni e dei contenuti del patto di lavoro agile.

Strumenti contrattuali “a causa mista” in cui è presente una componente di riduzione del costo del lavoro.

1. CONTRATTO DI REIMPIEGO (Titolo XII, Art.54 CCNL degli studi professionali 2015)

2. CONTRATTI A TERMINE PER STUDENTI UNIVERSITARI O SCUOLE SUPERIORI (Art. 53-bis CCNL degli studi professionali 2015)

3. APPRENDISTATO (Titolo IX, Artt. 27-34 CCNL degli studi professionali 2015)

Le suddette tipologie contrattuali permettono agli studi professionali di ridurre il costo del lavoro neutralizzando il rischio dell’aumento dei costi di gestione dell’attività libero professionale e perseguendo al contempo finalità occupazionali e di formazione dei giovani, così innescando un circolo virtuoso di vantaggi. 

Occorre sottolineare che mentre l’apprendistato risponde ad una prospettiva di lungo termine, il contratto a termine si connota per una funzionalizzazione ad esigenze temporanee e contingenti; la contrattazione collettiva potrebbe, dunque, incentivare l’utilizzo di tali strumenti e modulare l’offerta formativa in modo più confacente alle esigenze dei singoli studi professionali, a seconda della prospettiva temporale che si vuole adottare e anche tenendo conto della dimensione del singolo studio e della multidisciplinarietà dello stesso.   

In riferimento ai contenuti della formazione, si segnala una concorrenza problematica di fonti (legge statale/legge regionale/regolamento ministeriale/contrattazione collettiva), diversamente disciplinata a seconda del tipo di apprendistato e sicuramente produttrice di quelle sensibili differenze di contesto geografico-territoriale che possono essere un elemento di rischio per alcuni settori professionali. Occorre interrogarsi, dunque, sul ruolo della contrattazione collettiva sul tema, al fine di valorizzare il policentrismo ordinamentale nel senso di fattore che agisce da moltiplicatore delle occasioni di formazione. 

Si segnala, infatti, come la formazione sia un antidoto essenziale, soprattutto per gli studi di piccole dimensioni, per non subire passivamente il continuo e veloce progresso dell’evoluzione tecnologica e la concorrenza sul mercato di modelli organizzativi strutturati in modo simile ad un’impresa capaci di attirare una più ampia platea di interlocutori monopolizzando il mercato. 

Al tempo stesso, occorre, che la formazione non si riduca ad un adempimento formale di ore da svolgere, ma si sostanzi in un reale arricchimento professionale di competenze; è, dunque, importante valorizzare il ruolo ancora riconosciuto al contratto collettivo nell’ambito dell’apprendistato professionalizzante.”

EBIPRO