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Dopo cinque anni di lite giudiziaria, un iscritto Federarchitetti si è visto riconosciuto in appello il suo diritto ad ottenere la doppia indennità prevista dalla polizza base sanitaria Inarcassa al capitolo Dread Desease.

A seguito di infarto un iscritto Inarcassa venne ricoverato presso una struttura sanitaria pubblica e diagnosticato, oltre all’infarto, l’occlusione dell’aorta per cui fu necessario un intervento chirurgico di applicazione di uno stent.

Successivamente, dopo la degenza, il professionista si è rivolto alla compagnia assicurativa Cattolica, all’epoca sottoscrittrice della polizza base con Inarcassa, per ottenere i due indennizzi da € 2.500,00 ciascuno, previsti dal capitolo Dread Desease  della polizza sanitaria base Inarcassa (confermato anche nell’attuale polizza RBM Salute Intesa San Paolo).

Dopo il diniego della compagnia alla corresponsione del doppio indennizzo, il collega si rivolgeva dapprima al Giudice di Pace, che rigettava la domanda di pagamento dell’ulteriore indennizzo di euro 2.500,00 oltre le spese di mediazione, e successivamente ricorreva in appello deducendo l’erronea interpretazione della clausola della polizza assicurativa n. 2106/30/1011 che al capitolo Dread Desease  riconosce al punto 1 un’indennità di euro 2.500,00 in caso di infarto al miocardio acuto, al punto 3 un’indennità di euro 2.500,00 in caso di applicazione di stent e all’art. 4 lett. A  una diaria giornaliera di euro 200,00 per ogni giorno di ricovero ospedaliero.

Si costituiva la Cattolica Assicurazioni, la quale chiedeva il rigetto dell’appello, rilevando che correttamente il giudice di prime cure aveva rigettato la domanda, avendo l’appellante ricevuto un indennizzo di euro 6.600,00 con esclusione del doppio indennizzo di euro 2.500,00 in quanto le condizioni contrattuali della polizza prevedevano al capitolo Dread Desease che “l’indennità verrà corrisposta per i punti sub 1 e 2 una sola volta per grave evento e per persona assicurata”

Con sentenza n. 1121/2020 pubblicata il 7/8/2020 il Giudice in appello ha ritenuto valide le tesi sostenute dal professionista.

“Le condizioni contrattuali allegate alla polizza assicurativa  – afferma il Giudice dell’appello – al capitolo Dread Desease prevede che “la Società corrisponde all’assicurato, fermo quant’altro previsto, un’indennità di euro 2.500,00 in caso di accadimento di uno dei seguenti eventi” prevedendo come eventi al punto 1 l’infarto miocardio acuto, al punto 2 l’ictus cerebrale acuto, al punto 3 l’impianto di stent e al punto 4 l’angioplastica. Alla fine del paragrafo è poi inserita la clausola “l’indennità verrà corrisposta per i punti sub 1 e 2 una sola volta per grave evento e per persona assicurata”.

Orbene l’interpretazione letterale e logica di questa ultima clausola non può essere che quella invocata da parte appellante. Infatti, detta clausola, essendo limitativa della regola generale della corresponsione di un’indennità di euro 2.500,00 “in caso di accadimento in corso di contratto di uno dei seguenti eventi” non può che aver un’interpretazione restrittiva ai casi per i quali è prevista, vale a dire all’infarto miocardio acuto di cui al punto 1 e all’ictus cerebrale acuto di cui al punto 2, con esclusione quindi dell’impianto di stent di cui al punto 3.

Avendo l’assicurato chiesto l’indennizzo per l’impianto di stent e per l’infarto miocardio acuto, oltre che per il tempo del ricovero, egli ha diritto alla doppia indennità di euro 2.500,00 essendo esclusa la limitazione suddetta (quella dell’unico evento risarcibile) per l’impianto di stent, che, come è notorio, lo si può fare indipendentemente dal fatto che sia subito un infarto miocardio acuto, così come si può aver un infarto miocardio acuto senza impianto di stent. Solo se l’assicurato avesse subito vari infarti miocardio acuti la clausola avrebbe limitato l’indennità ad un unico evento.

D’altronde, se le parti avessero voluto estendere la clausola limitativa di quella generale anche all’impianto di stent e all’angioplastica avrebbero inserito la limitazione anche per detti eventi di cui ai punti 3 e 4, non limitandola ai punti 1 e 2.

L’impugnata sentenza va, dunque, riformata totalmente con l’accoglimento della domanda proposta in primo grado dall’attore odierno appellante, come da dispositivo, oltre interessi legali dal 28/1/2015 (data di richiesta della residua indennità alla Commissione tecnica della compagnia assicurativa).”

EBIPRO
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