Il perdurare di questa epidemiologia impone, anche nelle sedi più “protette”, di dover cambiare determinati comportamenti.
In un precedente articolo si è descritto di come si sono dovute affrontare problematiche così dette spicciole circa l’espletamento delle CTU: in presenza, in assenza, a distanza, da remoto e via dicendo. ( Cfr. https://www.federarchitetti.it/news/le-consulenze-tecniche-di-ufficio-al-tempo-del-covid-19/ )
Ma può capitare che a volte il Giudice sia obbligato a tenere comportamenti ancora più “distanti” ed automaticamente tutti – a cominciare dal CTU – si debbano adeguare.
E’ il caso di cause dove la presenza delle Parti e dei relativi legali sia così tanto numerosa da non poter proprio avere il contatto visivo e di persona che sarebbe auspicabile. E qui ancora più penalizzante diventa il comportamento a cui spesso siamo chiamati ad adeguarci.
In particolare succede che, nel momento che ci capita un caso del genere, possiamo testualmente leggere nel decreto di nomina quale CTU le seguenti parole: “… il Giudice dispone che la predetta udienza si svolga mediante trattazione scritta e prestazione del giuramento del consulente ai sensi dell’art. 221 co. 8 del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni in Legge 77/2020; assegna al CTU termine fino a cinque giorni prima della predetta udienza per il deposito di dichiarazione resa ai sensi dell’art. 221 co. 8 del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni in Legge 77/2020 e contenente anche l’indicazione di data, ora e luogo individuato per l’inizio delle operazioni peritali, nonché dei termini richiesti per l’espletamento dell’incarico”.
La prima cosa che viene da pensare è: che vuol dire?
Si deve andare in udienza? No perché c’è la data ma non l’ora e dunque la presenza non deve esserci.
La dichiarazione cosa è, come si fa, c’è un fac simile?
Si può provare a contattare la Cancelleria ma si scoprirà senza esito.
L’unica cosa è studiare, studiare sempre; ogni volta si ricomincia da capo con argomenti sconosciuti.
Quindi un bel giro su portali soprattutto legali può essere di aiuto, perché il tema – attualissimo – non è trattato su alcun testo.
Poi, soprattutto, andiamo a vedere cosa è questo Decreto Legge modificato in Legge e scopriamo che tratta di “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
L’art. 221 al comma 8 prevede che il Consulente o Ausiliario presti giuramento con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico.
Questa è una delle novità introdotta dal Decreto Rilancio:il comma 8 del nuovo articolo 221 viene stabilito che fino al 31 ottobre 2020 il CTU possa prestare giuramento tramite una dichiarazione scritta e firmata digitalmente. Ma vediamo che il 31 ottobre è passato da un pezzo e la situazione di emergenza sanitaria non è mutata.
In caso di incompatibilità del CTU non comporta la nullità della consulenza. Il giudice può decidere di considerare i risultati della perizia come argomenti di prova atipica. Il CTU in ogni caso può decidere di astenersi oppure può essere oggetto di istanza di ricusazione.
Ma come si imposta una dichiarazione, considerando anche le altre informazioni richieste?
Può essere utile riportare uno schema che si è predisposto consultando vari siti internet.
E’ importante dichiarare la compatibilità con l’incarico, perché la incompatibilità potrebbe essere oggetto di ricusazione da parte del Giudice. In quali casi il CTU può non essere imparziale?
E’ utile ricordarlo:
- ha già lavorato come tecnico per una delle parti
- è in rapporti di parentela, matrimonio o amicizia con una delle parti
- ha già svolto il ruolo di CTU in un altro grado del processo
- lavora per una delle parti o un terzo soggetto che ha interessi riguardo all’esito del litigio.
- è già stato CTU per una delle parti.
A questo punto è evidente come – perlomeno fino a che la situazione sanitaria non migliorerà – ci dobbiamo accontentare di un aiuto telematico per risolvere gli adempimenti di routine, auspicando quanto prima un ritorno alla normalità.
Anche gli sguardi, la mimica delle Parti e dei legali ci aiutano a comprendere i fatti della contesa, oltre ovviamente alla documentazione presente agli atti per cui è causa
Di seguito si allega il facsimile di dichiarazione di accettazione incarico CTU ai sensi dell’art. 221, comma 8, del D.L. n. 34/2020 convertito con modificazioni nella legge n. 7/2020.
AL TRIBUNALE ORDINARIO DI …….
SEZIONE ……
c.a. ILL.MO G.I. DOTT. …
OGGETTO: CAUSA R.G. AFFARI CIVILI CONTENZIOSI N. …/….
INVIO DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 221 CO. 8 DEL D.L. 34/2020
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 77/2020
Il/La sottoscritto/a ………………., nato/a a ………………il ……………….., c.f. ………………….., con studio in ………………………………………. Nominato/a CTU per il Contenzioso in oggetto dall’Ill.mo G.I. Dott. ………………………., presenta – così come richiesto nell’Ordinanza di nomina – Dichiarazione resa ai sensi di Legge.
Preliminarmente presta il giuramento:
“Giuro di bene e fedelmente adempiere alle operazioni affidatemi al solo scopo di far conoscere al Giudice la verità”.
Il/La sottoscritto/a
DICHIARA
- Di non essere incompatibile;
- Di accettare l’incarico
Il/La sottoscritto/a indica come richiesto le seguenti circostanze:
- Data inizio operazioni peritali: …………………………….
- Ora: ………………………….
- Luogo: presso il proprio studio: ………………………………..
- Termini richiesti per l’espletamento dell’incarico: ………………. gg prudenziali
Circa l’inizio delle operazioni peritali la sottoscritta chiede l’autorizzazione all’ILL.mo G.I. …………………….., se non stabilito diversamente dalla S.V., di poter espletare lo svolgimento dell’attività con collegamento da remoto tale da salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle Parti.
Si allega copia del documento di identità.
Con osservanza.
Luogo ……………..Data…………..
Il/La dichiarante