fondo professioni

La Federarchitetti ringrazia il Presidente Santoro e l’intero Consiglio di Amministrazione per aver accolto integralmente le richieste formulate lo scorso 17 maggio, attraverso la lettera inoltrata dal nostro Presidente Iarrusso, per dare maggior tempo, ai colleghi architetti ed ingegneri liberi professionisti, di effettuare le scelte più opportune per il pagamento dei contributi minimi, anche alla luce del recente provvedimento dell’esonero contributivo 2021 per l’emergenza Covid-19 inserito all’interno della legge finanziaria di quest’anno.

Il Consiglio di Amministrazione di Inarcassa dello scorso 28 e 31 maggio ha deliberato:

  1. lo slittamento del termine per la deroga del minimo soggettivo: limitatamente all’anno 2021, ha stabilito di posticipare al 31 luglio il termine per richiedere o revocare la deroga al pagamento del contributo soggettivo minimo [art. 4.3 bis RGP];
  2. lo slittamento del termine per il pagamento dei contributi minimi 2021:  potrà essere effettuato entro il prossimo 31 dicembre senza nessuna sanzione, anche se i MAV/F24 saranno resi disponibili alle scadenze istituzionali.

Ricordiamo che con una lettera indirizzata al Presidente ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione di Inarcassa, Federarchitetti aveva chiesto un intervento amministrativo per lo slittamento dei termini per l’istanza della deroga ai minimi legislativo ed per il pagamento dei contributi soggettivo ed integrativo minimi dovuti per l’anno in corso e da corrispondere entro il 31 dicembre prossimo.

“E’ da più di un anno che siamo in piena emergenza sanitaria – scriveva il Presidente Federarchitetti – la quale ha costretto gran parte delle attività economiche a ridurre o in molti casi chiudere la produzione con ripercussioni sull’indotto di cui gli architetti ed ingegneri liberi professionisti sono parte preminente e, quindi, sui loro redditi che sono crollati verticalmente.

Per far ripartire il nostro settore, pertanto, abbiamo bisogno di risorse finanziarie, possibilmente provenienti dalla nostra attività o da risorse che possono derivare dallo slittamento dei pagamenti verso la pubblica amministrazione o per prestazioni previdenziali al fine di non far indebitare ulteriormente la categoria che non può più sostenere altri costi per la produzione del reddito. La necessità di evitare la chiusura delle attività è prerogativa non solo dello Stato ma anche della stessa nostra cassa di previdenza perché per ogni nuovo  default viene a mancare il supporto economico del singolo cittadino alla crescita della Nazione e del contribuente alla sostenibilità della previdenza obbligatoria.

Il Governo, di recente, si è resa conto delle difficoltà del settore delle libere professioni e dei lavoratori autonomi ed ha stanziato per essi, attraverso l’articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall’art. 3 del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41,  complessivamente 2,5 miliardi di euro per l’esonero dei contributi previdenziali nel limite massimo di € 3.000,00 per ogni professionista e nel limite di spesa autorizzata.

Nei giorni scorsi è stato firmato dal Ministro del Lavoro il decreto interministeriale che stabilisce per essi i requisiti e le modalità per l’erogazione del sostegno economico agli aventi titolo ma l’iter di approvazione ancora non si è concluso ed i tempi potrebbero ancora slittare, dovendo il provvedimento ottenere l’approvazione della Corte dei Conti e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il prossimo 31 maggio, però, è prevista la scadenza della domanda di deroga al versamento dei contributi minimi soggettivi secondo le modalità previste dall’art. 4, comma 3, del Regolamento Generale di Previdenza 2012.

Pertanto, l’iscritto, dovrebbe già conoscere a fine maggio la sua situazione reddituale per poter stabilire se rientra o meno nei requisiti previsti dalla legge per ottenere l’esonero dei contributi previdenziali e, qualora non rientrante, provvedere all’istanza per ottenere la deroga ai minimi del contributo soggettivo. Ma, come ben sappiamo, la posizione reddituale dell’iscritto avviene attraverso il lavoro del proprio commercialista il quale ha come primo termine il 30 giugno e ultimo termine il 30 ottobre dell’anno in corso per adempiere.

Per tal motivo riteniamo sia necessario un rinvio dei termini per il pagamento dei contributi minimi per evitare che il collega architetto o ingegnere libero professionista iscritto a Inarcassa e rientranti nei requisiti per ottenere l’esonero, debba prima pagare gli importi dovuti e poi chiedere il rimborso qualora ammesso all’esonero previsto dalla legge innanzi citata.

Pertanto, si chiede a Codesto Consiglio di Amministrazione di emanare direttive similari a quelle dello scorso anno, ovvero:

a) – rinviare al 31 luglio 2021 l’istanza di deroga al contributo minimo soggettivo;

b) – slittare al prossimo 31 dicembre il pagamento dei contributi minimi 2021 con MAV, in scadenza 30 giugno e 30 settembre, senza applicare alcuna sanzione anche se sui MAV sono riportate le scadenze originarie, lasciando così all’iscritto la scelta più ampia per procedere al pagamento.

Tali provvedimenti consentiranno al collega che rientra nei parametri per l’esonero dei contributi previdenziali, previsto dall’art. 1, comma 20, della legge n. 178/2020, di verificare l’accettazione dell’istanza che dovrà essere presentata entro il 31 ottobre prossimo, secondo quando stabilito dal decreto interministeriale in corso di definizione.

Ricordiamo che le misure agevolative innanzi richieste non comportano particolari oneri a carico della nostra Cassa di Previdenza, ma la stessa può aiutare il collega a superare la difficoltà economica del momento.

Tali contributi minimi previdenziali (che per il corrente anno ammontano a € 3.118,00) sono l’anticipazione della porzione del dovuto dall’iscritto ad Inarcassa calcolato sull’imponibile indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno 2021 che, come è noto, avverrà con la presentazione del modello Unico nell’anno 2022 e, secondo lo statuto ed il regolamento Inarcassa, dovranno essere corrisposti integralmente entro il 31 dicembre 2022.

Pertanto, il rinvio del pagamento dei contributi minimi (soggettivo ed integrativo) per l’anno 2021 al 31 dicembre non determina una riduzione del gettito contributivo per Inarcassa poiché gli importi saranno imputabili allo stesso periodo di bilancio (2021), consentendo però agli iscritti di avere a disposizione una piccola risorsa temporanea in più per programmare investimenti nell’attività professionale.

Occorre evidenziare che Inarcassa ha un patrimonio solido e che ogni anno ha un avanzo di gestione importante (il bilancio consuntivo, recentemente approvato per l’anno 2020, è stato chiuso con un avanzo di 485 milioni di euro) che gli consente di far fronte alla spesa corrente di previdenza ed assistenza agli iscritti. In attesa di riscontro ringrazio per l’attenzione e confido nell’accoglimento delle nostre richieste.”

EBIPRO