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Attraverso l’articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge finanziaria), come modificato dall’art. 3 del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni),  il Governo ha stanziato complessivamente 2,5 miliardi di euro di cui un miliardo destinati per l’esonero dei contributi degli iscritti alle Casse di Previdenza Privati (tra cui anche gli iscritti ad INARCASSA) nel limite massimo di € 3.000,00 per ogni professionista e nel limite di spesa autorizzata.

Nei giorni scorsi è stato firmato dal Ministro del Lavoro il decreto interministeriale che stabilisce per essi i requisiti e le modalità per l’erogazione del sostegno economico agli aventi titolo ma l’iter di approvazione ancora non si è concluso ed i tempi potrebbero ancora slittare, dovendo il provvedimento ottenere l’approvazione della Corte dei Conti e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

In particolare, all’art. 3 prevede:

1. L‘esonero ha ad oggetto i contributi previdenziali complessivi di competenza dell’anno 2021 e in scadenza entro il 31 dicembre 2021, con esclusione dei contributi integrativi;

2 Le domande per I’ottenimento dell’esonero sono presentate dai professionisti entro il 31 ottobre 2021 agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 cui sono iscritti, che ne verificano la regolarità;

3. La domanda è presentata secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali ed è corredata della dichiarazione del lavoratore interessato, rilasciata ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità:

a) di non essere stato, per il periodo oggetto di esonero, titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

b) di non essere stato, per il periodo oggetto di esonero, titolari di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della legge n. 222 del 1984 e da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n.103, ad integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno comunque esso sia denominato;

c) di non aver presentato per il medesimo fine domanda ad altra forma di previdenza obbligatoria;

d) di aver conseguito nell’anno di imposta 2019 un reddito professionale non superiore a 50.000 euro;

e) di aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell’anno 2019;

f) di essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria.

4. Alla domanda deve essere allegata copia del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale.

5. Sono considerate inammissibili le domande prive delle indicazioni di cui al punto 3 e degli allegati di cui al punto 4 o presentate dopo il 31 ottobre 2021.

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