Il contributo a fondo perduto consiste nell’erogazione di una somma di denaro ai locatori degli immobili a uso abitativo che hanno ridotto il canone del contratto di locazione per tutto o parte dell’anno 2021. L’istanza per la richiesta del contributo va presentata via web dal 6 luglio 2021 al 6 settembre 2021.
– Requisiti per la presentazione dell’istanza ed erogazione del contributo
Il contributo spetta a condizione che:
– la locazione abbia una decorrenza non successiva al 29 ottobre 2020 e risulti in essere alla predetta data;
– l’immobile adibito ad uso abitativo sia situato in un comune ad alta tensione abitativa e costituisca l’abitazione principale del locatario;
– il contratto di locazione sia oggetto di rinegoziazione in diminuzione del canone previsto per tutto l’anno 2021 o per parte di esso;
– la rinegoziazione con riduzione del canone sia comunicata, entro il 31 dicembre 2021, all’Agenzia delle entrate tramite il modello RLI;
– la rinegoziazione abbia una decorrenza pari o successiva al 25 dicembre 2020.
– Modalità e termini di trasmissione dell’istanza
La trasmissione dell’Istanza è effettuata esclusivamente mediante il servizio web di cui al precedente punto 2.2.
L’Istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario autorizzato ad accedere al cassetto fiscale del locatore.
Per ciascun locatore può essere presentata una sola istanza, anche in presenza di più contratti di locazione o di più rinegoziazioni per il medesimo contratto.
La trasmissione dell’Istanza può essere effettuata dal 6 luglio al 6 settembre 2021.
Nel periodo di cui al punto precedente è possibile, in caso di errore, presentare tramite lo stesso servizio web una nuova Istanza, in sostituzione di quella precedentemente trasmessa. È possibile, inoltre, presentare – entro il 31 dicembre 2021 – una rinuncia all’Istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo.
A seguito della presentazione dell’istanza è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione. Successivamente, è rilasciata una seconda ricevuta contenente l’importo che sarà effettivamente erogato secondo le modalità definite al punto 4 della circolare.
Le ricevute sono messe a disposizione solo del soggetto che ha trasmesso l’istanza nella sezione “ricevute” della propria area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate (“la mia scrivania”) e nella sezione “Consultazione degli invii effettuati” dell’applicazione web.