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Una Regione si è rivolta all’Agenzia delle Entrate per chiarire se il bonus, erogato una tantum, rilevi fiscalmente ai fini Irpef nei confronti dei beneficiari e, conseguentemente, sia da assoggettare a ritenuta a titolo di acconto fini Irpef.

In particolare la Regione ha approvato l’Avviso per la presentazione della richiesta di un contributo una tantum (cd. “bonus”), da parte di:

1) esercenti attività di libero professionista, al momento della presentazione della domanda, titolare di partita IVA attiva, iscritti all’albo professionale ed alla relativa Cassa previdenziale privata, ovvero nel caso in cui l’attività esercitata non rientri tra le professioni intellettuali che hanno una Cassa previdenziale privata, siano iscritti alla gestione separata INPS ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del1995. Tali soggetti devono aver iniziato l’attività professionale prima del 1° febbraio2020 ed avere il domicilio fiscale nel territorio della Regione;

2) titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla gestione separata INPS, attivi alla data del 1° febbraio 2020 e che tali soggetti siano residenti nella Regione istante alla medesima data.

 “Con riferimento ai soggetti destinatari dei contributi – risponde l’Agenzia delle Entrate con l’interpello n. 84 del 3 febbraio 2021 -la norma individua i “i soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché i lavoratori autonomi”. Al riguardo, si precisa che con riferimento ai titolari di rapporti di collaborazione, tale tipologia contrattuale, dal punto di vista fiscale, genera reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del Tuir, fatta salva l’ipotesi in cui la collaborazione rientri nell’oggetto dell’arte o professione esercitata dal contribuente.

In tale ultima ipotesi, il rapporto di collaborazione, coordinata e continuativa produce reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53 del Tuir e, pertanto, potrà beneficiare del regime di esenzione.”

“In applicazione, quindi, del riportato articolo 10-bis del decreto Ristori, si ritiene che il bonus previsto citato Avviso pubblico erogato dalla Regione istante ai liberi professionisti titolari di partita IVA, attiva alla data della presentazione dell’istanza, non sia da assoggettare a ritenuta alla fonte a titolo di acconto Irpef in fase di erogazione e, conseguentemente, non sia imponibile nei confronti dei percettori.

Con riferimento ai titolari di rapporti di collaborazione, considerato che tra i requisiti necessari per la fruizione del beneficio economico in esame è richiesto che anche i titolari di collaborazione, coordinata e continuativa posseggano un reddito di lavoro autonomo, rilevabile dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata, non superiore ad euro 23.400, abbiano un volume d’affari complessivo non superiore ad euro 30.00 e non siano titolari di un contratto di lavoro subordinato, si è ritiene che anche per costoro trovi applicazione quanto disposto dal riportato articolo 10-biscomma 1. Per tali soggetti, quindi, il bonus economico previsto dall’Avviso non rileva ai fini dell’imposizione sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e, conseguentemente, non è soggetto a ritenuta alla fonte da parte della Regione al momento dell’erogazione.”

Per approfondimento:

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