Con la risposta n. 213 del 14 luglio 2020 l’Agenzia delle Entrate chiarisce quando è possibile usufruire delle detrazione fiscali spettante agli acquirenti delle unità immobiliari vendute da imprese di costruzione e ristrutturazione immobiliare che abbiano realizzato interventi relativi all’adozione di misure antisismiche su immobili ammessi a contributi per la ricostruzione di eventi sismici.
In particolare la risoluzione chiarisce che, ai fini dell’accesso all’agevolazione, non osta alla fruizione della detrazione di cui all’articolo 16, comma 1-septies del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, l’eventuale contributo ricevuto dal Commissario per la ricostruzione.
In particolare l’istante intende eseguire (direttamente o tramite altra impresa) un intervento di demolizione e ricostruzione di un edificio nel rispetto delle condizioni richieste dall’articolo 16, comma 1-septies del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, al fine di consentire ai futuri acquirenti di poter fruire delle detrazioni previste da tale norma. L’interpellante precisa di aver inserito nel proprio oggetto sociale il codice Ateco 41.20 (costruzione di edifici residenziali e non residenziali). Ciò premesso, la società chiede se, al fine di garantire ai futuri acquirenti la possibilità di usufruire della detrazione di cui all’articolo 16- comma 1-septies:
1. sia assolutamente necessario che la società istante acquisisca la proprietà dell’immobile su cui effettuare interventi antisismici;
2. nel caso sia necessario acquisire la proprietà dell’immobile su cui
effettuare interventi antisismici sia possibile affidare tali lavori ad un’altra impresa di costruzioni;
3. nel caso in cui sia possibile affidare i lavori ad un’altra impresa quali siano i requisiti richiesti alla società di costruzione che commissiona i lavori anche in virtù di una recente risposta dell’Agenzia delle entrate che ha affermato che “l’espressione “impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare” debba essere intesa nell’accezione più ampia, includendo, quindi, non solo le imprese che eseguono i lavori di costruzione/ristrutturazione direttamente ma anche quelle che, pur potendoli astrattamente realizzare, li effettuano tramite imprese appaltatrici.”
4. sia possibile lasciare la proprietà dell’edificio in capo agli attuali titolari (non esercenti attività d’impresa) effettuare direttamente i lavori (o commissionare ad altra impresa l’effettuazione di tali lavori) e, infine, provvedere alla successiva vendita a lavori ultimati.
5. sia possibile che il beneficiario della detrazione di cui all’articolo 16, comma 1-septies sia una persona giuridica.
L’istante, infine, precisando altresì, che l’intervento sull’edificio in questione avverrà attraverso il contributo riconosciuto dall’Ufficio Ricostruzione speciale … chiede se tale contributo sia cumulabile con la detrazione di cui all’articolo 16, comma 1-septies del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63.
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