Con l’interpello n. 196 del 26 giugno scorso, l’Agenzia delle Entrate risponde al contribuente che gli chiedeva di potersi avvalere delle agevolazioni del sismabonus per le spese da sostenere per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche conseguenti all’acquisto di diritti.
In particolare l’istante relazionava di aver acquistato una porzione di terreno agricolo nonché i diritti edificatori derivanti dalla demolizione di due unità immobiliari, autonomamente accatastate ed identificate come categoria A/3 e l’altra come categoria C/6, ubicate oltre il confine della predetta porzione di terreno agricolo, al fine di edificare su tale terreno una civile abitazione utilizzando la volumetria delle unità immobiliari demolite. A tal fine, l’istante ha richiesto e ottenuto dal Comune le autorizzazioni per la realizzazione degli interventi edilizi ottenendo il rilascio del permesso a costruire per lavori di ristrutturazione ricostruttiva, mediante demolizione di edifici esistenti e ricostruzione non comportante incremento di volume, ma con la sola modifica della sagoma. Secondo l’asseverazione del rischio sismico, con l’intervento edilizio progettato si otterrà una diminuzione del rischio sismico di oltre due classi.
Per l’Agenzia delle Entrate il sismabonus spetta per le spese sostenute dai “contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi“. Con la circolare n. 13/E del 31 maggio 2019, è stato da ultimo confermato che tra i possessori rientrano, tra gli altri, i proprietari o nudi proprietari nonché i titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) sull’immobile oggetto degli interventi.
Sulla scorta dei documenti esibiti, l’Agenzia delle Entrate ritiene che l’istante, avendo acquistato i diritti edificatori relativi agli immobili oggetto di demolizione, ha diritto, nel rispetto delle ulteriori condizioni previste dalla normativa fiscale, alle detrazioni relative alle spese sostenute per gli interventi edilizi oggetto dell’istanza di interpello.
Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 sono state stabilite le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni e le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati. Il citato decreto ministeriale stabilisce, in particolare, che il progettista dell’intervento strutturale deve asseverare (secondo il modello contenuto nell’allegato B del decreto) la classe di rischio dell’edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l’esecuzione dell’intervento progettato.
Ai sensi del citato articolo 3, del decreto ministeriale n. 58 del 2017, per l’accesso alle detrazioni, occorre che la predetta asseverazione sia presentata contestualmente al titolo abilitativo urbanistico. Pertanto, come ribadito da ultimo nella citata circolare n. 13/E del 2019, un’asseverazione tardiva, in quanto non conforme alle predette disposizioni, non consente l’accesso alla detrazione.