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Ai titolari di reddito d’impresa, ivi compresi le attività svolte dai liberi professionisti, che effettuano interventi su immobili da essi posseduti per la riqualificazione energetica e sismica spetta la detrazione fiscale di cui all’articolo 1, commi da 344 a 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (cd. “eco bonus”), e all’articolo 16, comma 1-bis e ss., del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 (cd. “sisma bonus”). Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 34 del 25 giugno 2020 che interviene dopo le ultime sentenze della Corte di Cassazione, la quale ha stabilito che la detrazione spetta anche ai titolari di reddito d’impresa a prescindere dalla qualificazione degli immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali” da parte del fisco.

“I giudici di legittimità, nel motivare il suddetto principio, hanno osservato che “la ratio legis …, che traspare con chiarezza dal testo normativo, consiste nell’intento d’incentivare gli interventi di miglioramento energetico dell’intero patrimonio immobiliare nazionale, in funzione della tutela dell’interesse pubblico ad un generalizzato risparmio energetico, ed è coerente e si salda con il tenore letterale delle norme di riferimento, le quali non pongono alcuna limitazione, né di tipo oggettivo (con riferimento alle categorie catastali degli immobili), né di tipo soggettivo (riconoscendo il bonus alle ‘persone fisiche’, ‘non titolari di reddito d’impresa’ ed ai titolari di ‘reddito d’impresa’, incluse ovviamente le società) alla generalizzata operatività della detrazione d’imposta”.

Un ulteriore indice dell’univoca volontà del legislatore è stato ravvisato dalla Suprema corte nella presenza di una norma speciale in tema di locazione finanziaria – in specie, l’articolo 2, comma 2, del D.M. del 19 febbraio 2007 secondo cui “la detrazione compete all’utilizzatore”– a fronte della mancanza di un’analoga disposizione specifica in materia di locazione immobiliare. Alla luce di tale rilievo, la detrazione d’imposta “spetta al proprietario/locatore (che, nella locazione tout court, a differenza di quanto di solito accade in materia di leasing, è proprio il soggetto che compie l’intervento migliorativo, sopportandone il costo) e non al conduttore, sempreché ovviamente si tratti di ‘importi rimasti a carico’ del locatore e che, quindi, per previsione negoziale, non debbano essere sostenuti dal conduttore medesimo.

Infine, la Corte osserva che la distinzione tra “immobili strumentali”, “immobili merce” e “immobili patrimonio” non rileva ex se ma incide solo sul piano contabile e fiscale, non essendo contemplata nell’articolo 1, comma 344, della legge n. 296 del 2006 alcuna distinzione oggettiva in riferimento agli immobili agevolabili.”

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