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Il Dlgs n. 151/2001, al capo XII (art, 70, 71, 72, 73 e 73), regolamenta l’indennità di maternità spettante alle libere professioniste o di paternità per casi particolari.
In particolare l’art. 70 prevede che alle libere professioniste sia “corrisposta un’indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa. Nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base degli accertamenti medici di cui all’articolo 17, comma 3, l’indennità di maternità è corrisposta anche per i periodi antecedenti i due mesi prima del parto.”
L’indennizzo è corrisposto in misura pari all’80 per cento di cinque dodicesimi del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello dell’evento. (comma 2, art. 70).
L’indennità non può essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione calcolata nella misura pari all’80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall’articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A allegata al Dlgs n. 151/2001 e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo (comma 3, art. 70). Tale indennità per il 2025 è pari ad € 5.961,00 come risulta anche dal sito Inarcassa.
L’indennità spettante non può essere superiore a cinque volte l’importo minimo derivante dall’applicazione del comma 3, dell’art. 70 sopra indicato, ferma restando la potestà di ogni singola cassa di stabilire, con delibera del consiglio di amministrazione, soggetta ad approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un importo massimo più elevato, tenuto conto delle capacità reddituali e contributive della categoria professionale e della compatibilità con gli equilibri finanziari dell’ente (comma 3bis, art. 70). Tale indennità per il 2025 è pari ad € 29.805,00 come risulta anche dal sito Inarcassa.
L’indennità spetta al padre libero professionista per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre libera professionista o per la parte residua, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre (comma 3ter, art. 70).
Per avere l’indennizzo la professionista deve inviare apposita domanda (corredata da certificato medico comprovante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto) a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di centottanta giorni dal parto (comma 1, art. 71).
L’indennità spetta anche in caso di adozioni o di affidamento (art. 72).
In caso di interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, verificatasi non prima del terzo mese di gravidanza, l’indennità è corrisposta nella misura pari all’80 per cento di una mensilità del reddito o della retribuzione determinati ai sensi dei commi 2 e 3 del citato articolo 70 (art. 73).
Inarcassa si attiene a quanto previsto dal Dlgs. N. 151/2001 riconoscendo alle libere professioniste iscritte il diritto ad una indennità di maternità per i due mesi antecedenti e per i tre mesi successivi la data del parto.
Se l’iscrizione è inferiore ai cinque mesi nel periodo indennizzabile, l’indennità viene riconosciuta in misura frazionata in base ai giorni di iscrizione maturati nel periodo oggetto di tutela (vedi sito Inarcassa al link: https://www.inarcassa.it/articoli/indennita-di-maternita ).
La tutela della maternità o paternità dei liberi professionisti consiste, dunque, nell’unico diritto a ricevere una prestazione indennitaria commisurata al reddito dichiarato da lavoro autonomo per cinque mesi, pari alla durata del congedo ordinario delle lavoratrici subordinate.
La differenza di regime è evidente: per le lavoratrici subordinate, vige l’obbligo per il datore di lavoro di assicurare l’astensione dall’impiego, rafforzato dal diritto a tornare a ricoprire il proprio posto di lavoro senza modificazioni, appena terminato il periodo di congedo obbligatorio, e il divieto di licenziamento fino al compimento del primo anno del figlio. Le professioniste possono, invece, continuare a lavorare, nella misura e con le modalità compatibili con le proprie condizioni di salute e con il prevalente interesse del figlio (Cass. civ. n. 4344/2002) creando di fatto una disparità di trattamento tra donne lavoratrici dipendenti e donne lavoratrici libere professioniste.
In buona sostanza la legge vigente non focalizza le sue norme sul benessere e sul futuro del nascituro e della mamma ma sullo status lavorativo della donna, non riconoscendo alcune tutele alla lavoratrice libera professionista soprattutto dell’area tecnica che è costretta a presenziare in cantiere nonostante le proprie condizioni fisiche eventualmente non lo consentono.

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