Con determina n. 304 del 7 dicembre scorso, il dirigente del Comune dio Solarino (SR) ha proceduto alla revoca in autotutela dei due avvisi relativi all’affidamento dei servizi tecnici necessari per i lavori di efficientamento energetico di due scuole comunali.
Soddisfazione della Federarchitetti per il ripensamento del comune siciliano sui due bandi di gara nei quali è stato indicato come corrispettivo per la progettazione l’importo lordo di un euro, imitando quanto avvenuto con l’applicazione della Sentenza del Consiglio di Stato n. 4614 del 3 ottobre 2017 a favore del Comune di Catanzaro.
Nelle motivazioni di revoca si legge “che in data 06.12.2017 con Legge n. 172 del 04.12.2017, è entrata in vigore la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indzfferibili’: che all’art. “19-quaterdecies’: introduce l’obbligo per la pubblica amministrazione, di attenersi al principio dell’equo compenso nelle prestazioni professionali rese in esecuzione di incarichi conferiti successivamente alla sua entrata in vigore;
che, di conseguenza, la procedura attivata da questo Ente per gli affidamenti sopracitati relativi alla progettazione e alle attività connesse a titolo gratuito, mentre a titolo oneroso la conseguente direzione lavori ed attività connesse, così come meglio precisate negli avvisi ancora in scadenza, benché legittima, fino a prima dell’entrata in vigore della suddetta Legge n. 172/2017, adesso risulta in contrasto con la nuova legge sull’equo compenso per cui i relativi avvisi pubblici verranno ritirati in autotutela, per sopravvenuta norma imperativa che impedisce gli affidamenti di che trattasi;”.
In buona sostanza la legge sull’equo compenso, la n. 172 pubblicata lo scorso 5 dicembre, ha fatto desistere l’amministrazione comunale nel proseguire nell’espletamento della gara pubblica, anche se il dispositivo della sentenza n. 4614/2017 fosse ormai superata in conseguenza delle recenti modifiche apportate all’art. 24, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli Appalti) che è di riferimento per corrispondere all’architetto ed ingegnere libero professionista l’aspettativa di guadagno previsto dalla nostra Costituzione e dai trattati internazionali sottoscritti dall’Italia.