Un importante momento di analisi e confronto vi è stato ieri con la II Giornata delle Libere Professioni tra i promotori dell’evento (Federarchitetti, Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Consiglio Nazionale degli Architetti PPC,Inarcassa, Fondazione Inarcassa, ALA, AIDIA, Inarsind e Asso Ingegneri & Architetti), i relatori e i politici sui due temi della giornata:
1) – Aggregazione professionale tra Italia ed Europa;
2) – Sinergie tra Pubblica Amministrazione e Liberi Professionisti.
L’intervento del presidente Federarchitetti si è concentrato su alcuni aspetti che limitano il processo di aggregazione tra gli ingegneri e architetti liberi professionisti nonchè sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione, ampliando il dibattito sugli scenari futuri di questi professionisti.
“Per gestire la complessità delle attività da porre in essere da parte del libero professionista – ha affermato il Presidente Iarrusso – è necessario che questi si specializzi e si aggreghi sia con altri colleghi “specializzati” in particolari discipline o con soggetti appartenenti ad altre professioni che possono dare risposte complete alle richieste della committenza e tenendo conto della differenza esistente, nel nostro quadro legislativo, tra essere “professionista” o essere “impresa”.
Come ha ben relazionato l’avv. Otello Emanuele qualche ora fa, Il professionista è colui che opera per ricercare la migliore soluzione possibile, tra le regole imposte dalla legislazione vigente o dalle conoscenze tecniche e dalle modalità esecutive, da offrire al committente pubblico o privato, mentre l’imprenditore è colui che, in possesso di risorse economiche, organizza il processo produttivo per offrire prodotti e servizi da immettere sul mercato per soddisfare la domanda dell’utente finale.
Anche se entrambi i soggetti hanno per obiettivo il soddisfacimento delle esigenze dell’utente finale, vi è una finalità diversa tra il primo (professionista) che opera per ricercare la migliore soluzione possibile alla problematica esternata dal committente, individuando l’intero percorso economico e realizzativo per giungere all’obiettivo richiesto, mentre il secondo (imprenditore) opera esclusivamente per ottenere il suo profitto economico dall’organizzazione del processo produttivo da questi posto in essere.
Per tal motivo la legislazione vigente vincola il professionista al possesso dei requisiti per lo svolgimento dell’attività e, attraverso l’iscrizione all’Ordine Professionale, deve rispettare regole deontologiche per garantire quell’etica di comportamento che consente al committente pubblico o privato di essere certo di aver avuto la soluzione migliore rispetto agli obiettivi prefissati. L’imprenditore, invece, per svolgere la sua mansione, non deve possedere alcun requisito: è sufficiente l’iscrizione alla camera di commercio per iniziare l’attività richiesta dal consumatore finale.
Il voler forzatamente equiparare legislativamente il professionista all’impresa sta producendo un impoverimento del tessuto professionale con ripercussioni nel soddisfacimento dei reali bisogni dell’intera collettività proprio perché il fine dell’imprenditore non è il benessere del committente ma il profitto che può ricavarne da quell’attività.
Come sottolineato da chi mi ha proceduto, il regime fiscale dei minimi non favorisce l’aggregazione essendo riservata esclusivamente alle persone fisiche e non anche alle STP.
Si sottolinea, inoltre, che il regime dei minimi determina una disparità di trattamento a favore di chi aderisce al regime fiscale rispetto a quelli del regime ordinario, poiché dal suo compenso è esclusa l’IVA. Il vantaggio fiscale dell’esclusione dell’IVA in fattura non va a favore del professionista bensì al committente che risparmia l’imposta dal corrispettivo creando, appunto, la disparità di trattamento tra i due regimi fiscali vigenti.
Se vi fosse un provvedimento legislativo che faccia corrispondere l’IVA al committente, fermo restando l’agevolazione dei minimi, quest’importo potrebbe essere utilizzato direttamente dal professionista per finanziare gli investimenti, considerato che l’altro svantaggio della misura fiscale dei minimi non favorisce gli investimenti essendo non detraibili dall’imponibile, creando, in tal modo, anche le condizioni per lo sviluppo e la crescita del settore.
In conclusione su questo tema – prosegue Iarrusso – e per dare risposte alle istanze della società e per poter competere nella complessità occorre mettere insieme le varie professionalità ed incentivare l’aggregazione tra professionisti attraverso un regime fiscale agevolato e destinando risorse economiche da bandire per la finalità.
In merito al processo di digitalizzazione in atto nella pubblica amministrazione si sottolinea che oggi è concentrato nell’iter di presentazione della pratica attraverso piattaforme digitali che variano da Ente a Ente e che trasferiscono al committente (e da questi al professionista) l’onere di dimostrare il possesso dei requisiti per ottenere l’atto autorizzativo finale nonostante buona parte della documentazione richiesta sia già in possesso della pubblica amministrazione.
Ogni edificio realizzato ha la sua storia e la documentazione della sua evoluzione è presente negli archivi degli Enti preposti al controllo del territorio. Se questo materiale documentale fosse messo a disposizione del libero professionista, attraverso piattaforme digitali, si ridurrebbero i tempi di definizione delle pratiche e quelli dei contenziosi derivanti dalla poca conoscenza dello sviluppo dell’opera nel tempo.
Un esempio positivo in Italia dell’applicazione digitale ai processi decisionali – ha concluso il Presidente Federarchitetti – è rappresentato dall’applicativo SISTER dell’Agenzia delle Entrate. Con tale piattaforma il professionista può estrarre tutte le informazioni catastali relative all’edificio e nello stesso tempo può ottenere in automatico l’approvazione della pratica riducendo notevolmente i tempi rispetto al passato e dando risposte celeri alla committenza.”
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