Federarchitetti ha contrastato l’applicazione della Sentenza n. 4614 del Consiglio di Stato del 3 ottobre 2017, nonostante la stessa fosse superata in conseguenza delle recenti modifiche apportate all’art. 24, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli Appalti), al fine di evitare la deriva della pubblica amministrazione che potesse adottare atti nei quali la stessa fosse di riferimento per non corrispondere all’architetto ed ingegnere libero professionista l’aspettativa di guadagno previsto dalla nostra Costituzione e dai trattati internazionali sottoscritti dall’Italia.
Dobbiamo, invece, registrare un primo caso in settimana, da parte del Comune di Solarino (SR), dove sono stati pubblicati due bandi di efficientemento energetico di due edifici scolastici nei quali è stato indicato come corrispettivo per la progettazione l’importo lordo di un euro. (Avviso -1 Avviso -2)
Ci troviamo di fronte ad un nuovo atto amministrativo che offende la dignità professionale degli architetti ed ingegneri liberi professionisti che si trovano sempre più schiacciati ed in una condizione di subalternità psicologica ed economica addirittura ad opera di soggetti pubblici che dovrebbero invece difendere i principi fondamentali non solo della nostra Costituzione ma anche degli accordi internazionali sottoscritti dall’Italia che tutelano il singolo cittadino.
Ci si vede, quindi, costretti nuovamente a ricordare che non è configurabile un appalto pubblico di servizi a titolo gratuito, in quanto esso non è conforme all’essenza onerosa e sinallagmatica di tale contratto, che non può derogare dalla interpretazione della vigente normativa, ivi inclusa quella europea.
Ancor meno condivisibile risulta l’eventuale identificazione dell’utile non pecuniario per il professionista che renda servizi di architettura e ingegneria con un potenziale vantaggio derivante dalla spendita dell’affidamento pubblico da parte del medesimo verso l’esterno, perché determina utilità estranee ad un accordo caratterizzato dallo scambio tra prestazione professionale e ricompensa della medesima.
Si auspica, quindi, che, almeno dopo l’entrata in vigore del correttivo del Codice dei contratti pubblici, che:
– i corrispettivi devono essere commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività da rendere;
– non si può subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata;
– non è possibile prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezione dei contratti relativi ai beni culturali.
Tutto questo allo scopo di evitare di svilire quel necessario rapporto che deve esservi tra qualità e prezzo di prestazioni che vanno ad incidere sulla efficienza pubblica e, nel caso in specie, dal punto di vista energetico.
Federarchitetti chiede nuovamente alle istituzioni preposte al controllo di intervenire a tutela della legalità nel settore.