Con una lettera indirizzata al Ministro Renato Brunetta il Presidente Federarchitetti stigmatizza il contenuto dello schema di DPCM inerente il conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto nella gestione delle procedure complesse nel territorio connesse all’attuazione del Pnrr, dove, all’allegato Prospetto 2 – Tipologie di professionisti ed esperti corrispondenti ai gruppi di procedure individuati nell’Appendice 1 dell’Allegato B, è individuata una lista esemplificativa di soggetti ammessi che vedono esclusa la figura professionale degli architetti.
“Nel merito – precisa il Presidente Iarrusso – abbiamo preso visione anche della recente dichiarazione sulla Sua pagina Facebook che “Tutti i professionisti, sia quelli legati agli Ordini professionali, sia quelli delle categorie cosiddette ‘non ordinistiche’, saranno coinvolti nella realizzazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza”.
Tale Sua puntualizzazione se da una parte indica la volontà del Governo a non escludere nessuna delle categorie professionali abilitate alla realizzazione dei progetti del Pnrr, dall’altra richiede un’indicazione normativa chiara per evitare interpretazioni e posizioni individualistiche (spesso ricorrenti negli atti della pubblica amministrazione) che possono sfociare in contenziosi giudiziari che vanno ad allungare i tempi di realizzazione e di attuazione del Pnrr.
Pertanto – conclude la nota del Presidente Iarrusso – la Federachitetti chiede che all’allegato Prospetto 2 – Tipologie di professionisti ed esperti corrispondenti ai gruppi di procedure individuati nell’Appendice 1 dell’Allegato B dello schema di DPCM inerente il conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto nella gestione delle procedure complesse nel territorio connesse all’attuazione del Pnrr, siano inserite tutte le categorie abilitate a partecipare all’incarico, ivi compresa la professione di architetto, o, in alternativa, di riportare la dizione “professionisti abilitati appartenenti agli Ordini professionali e a quelli delle categorie cosiddette ‘non ordinistiche’”.