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Tema caldo, anzi caldissimo dopo l’approvazione definitiva del D.L. Semplificazioni avvenuto il 10 settembre da parte della Camera dei Deputati.

E’ un tema caldo perché il provvedimento legislativo recentemente approvato ha in parte disatteso, nelle aspettative e nella pianificazione della città, il problema della Rigenerazione Urbana, necessaria per l’ammodernamento edilizio della parte urbana già edificata.

Si sta parlando dell’art. 10 che riguarda la “Semplificazioni e altre misure in materia edilizia”. Precisamente al co. 1 lett. a) che si può così riassumere: via libera a demolizione e ricostruzione, attraverso la ristrutturazione edilizia, anche con volumetrie diverse, senza più la necessità di rispettare le distanze minime, obbligatorie, invece, per la realizzazione delle nuove costruzioni come previsto dal decreto ministeriale 1444 del 1968, quando non è possibile lo spostamento della costruzione rispetto all’area di sedime. Unico vincolo il rispetto delle distanze preesistenti tra l’edificio abbattuto e le costruzioni vicine. In questo ambito gli incrementi di volumetria possono essere realizzati con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito.

Però, che accade nelle zone A?

Nelle zone omogenee A o in quelle assimilabili, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ambiti di particolare pregio storico e architettonico, la demolizione e ricostruzione sarà consentita solo nell’ambito di piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale.

Come al solito si passa la mano. Quello che, come legge dello Stato, doveva servire a semplificare per liberalizzare il processo autorizzativo edilizio anche nelle aree di interesse storico, viene invece rinviato poiché demandato, dal punto di vista decisionale, alle Autonomie locali.

Saranno queste in grado di decidere in tempi rapidi? E se non dovessero avere i Piani di recupero, quali sarebbero i tempi per poterli redigere ed approvare?

In base alla norma di recente approvazione, oggi per gli “immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.” In concreto: si può ricostruire solo come e dove era.

Ma, soprattutto, quali i titoli edilizi per poter avviare un’operazione di rinnovamento che preveda la demolizione e successiva ricostruzione in zona omogenea A?

Certamente occorrerà visionare i piani di recupero o particolareggiati ove esistenti per individuare la procedura ivi prevista, oppure attendere l’approvazione dei piani urbanistici e di recupero o particolareggiati sperando che in essi, il Comune competente, individui processi autorizzativi snelli ed in linea con le esigenze della collettività. In buona sostanza, per questi interventi, ci sarà un aggravio di burocrazia e non una semplificazione.

Questa limitazione normativa, contestata anche da Federarchitetti poiché non consente la possibilità di proporre la sostituzione di un organismo edilizio diverso da quello esistente con limitazione di soluzioni architettoniche ed estetiche migliorative rispetto allo stato attuale, determinerà un rallentamento della tanto auspicata Rigenerazione Urbana e la cristallizzazione di parti importanti del nucleo abitato corrispondenti alle zone definite “omogenee A” (DM 1444/1968), nei centri e nei nuclei storici consolidati e negli ambiti di particolare pregio storico e architettonico.

Dovremmo oggi capire in che tipo di città vogliamo vivere. Se in una città dinamica, moderna, al passo con i mutamenti dei bisogni umani ed adeguata ai nuovi processi tecnologici con intelligenza (la tanto auspicata Smart City), o in una città congelata ad un tempo che fu.

Quali saranno le conseguenze?

Da un lato avremo edifici o addirittura quartieri che, per il solo fatto di ricadere in Zona Omogenena A, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ambiti di particolare pregio storico e architettonico, rimarranno condannati nella loro incompletezza, inadeguatezza, rovina e magari anche bruttezza; dall’altro le città saranno ancora più tentacolari per la cementificazione finalizzata alla ricerca di nuovi alloggi (quando ce ne sarebbero in abbondanza e basterebbe solo recuperarli) e molto spesso i confini arriveranno a lambire e confondersi con i confini di Comuni limitrofi, come già avviene per diverse aree metropolitane.

Si continuerà a realizzare nuova edificazione in quartieri satelliti senza alcuno spessore o connotazione, senza servizi e infrastrutture, andando dunque a gravare su quelli esistenti non adeguati al nuovo carico urbanistico. Invece occorrerebbe maggiore coraggio ed intervenire sull’edilizia esistente, anche se ricadenti in zona omogenea A o in nuclei e ambiti di particolare pregio storico e architettonico, attraverso il recupero o la ristrutturazione edilizia anche con la demolizione e ricostruzione di edifici o quartieri già esistenti, seguendo l’esempio di ciò che hanno realizzato i nostri predecessori in passato. 

Di seguito un esempio di rigenerazione urbana a Milano:

www.feltrinelliportavolta.it/it

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