Concluso positivamente il pomeriggio di dibattito sulle Comunità Energetiche promosso dalla Federarchitetti e dalla sua Sezione Territoriale di Genova con gli interventi dell’ing. D’Addese dell’IREN, del rag. D’Angelo dell’ANACI, dell’ing. Di Pietra dell’ENEA, del dott. Riccardi della Regione Liguria, del prof. ing. Baccari dell’Università degli Studi della Campania Vanvitelli, del prof. ing. Bracco dell’università di Genova. Ha moderato gli interventi l’arch. J. Caterina Patrocinio, Presidente della Sezione Territoriale Federarchitetti di Genova, ivi compresi i saluti tra i quali quello di Andrea Benveduti, dell’Assessore allo Sviluppo Economico, Industria, Commercio, Artigianato, Ricerca e Innovazione Tecnologica, Energia, Porti e Logistica, Digitalizzazione del territorio, Sicurezza Immigrazione ed Emigrazione della Regione Liguria e dell’arch. Nazzareno Iarrusso, Presidente Federarchitetti.
“Da anni la Federarchitetti opera per la divulgazione delle opportunità professionali derivanti dal settore energetico – ha affermato il Presidente Iarrusso – soprattutto quello del risparmio energetico degli edifici con le sue agevolazioni fiscali che ha visto l’ultimo convegno tenutosi proprio qui a Genova lo scorso novembre dove hanno partecipato i massimi responsabili di settore dell’ENEA.
Oggi apriamo un focus sull’opportunità di lavoro professionale, offerta dalla normativa europea e nazionale, sulle comunità energetiche alle quali sono indirizzate ingenti risorse finanziarie previste dal PNRR.
Perplessità – ha concluso l’arch. Iarrusso – vi sono in merito al previsto meccanismo incentivante, da parte del GSE, per l’attivazione delle comunità energetiche e alla possibilità concreta che gli Enti Locali possano gestire direttamente le comunità energetiche di iniziativa pubblica, auspicabile per favorire i soggetti economicamente più deboli della comunità.”
INFORMAZIONI SULLE COMUNITA’ ENERGETICHE:
Quadro di riferimento normativo Accordo di Parigi
L’Unione Europa fissa i nuovi obiettivi per la lotta al cambiamento climatico, si impegna su alcuni principi fondamentali:
•garantire un approvvigionamento energetico dell’UE sicuro e a prezzi accessibili;
•sviluppare un mercato dell’energia pienamente integrato, interconnesso e digitalizzato;
•dare la priorità all’efficienza energetica, migliorare il rendimento energetico dei nostri edifici e sviluppare un settore energetico basato in larga misura sulle fonti rinnovabili, in particolare:
•efficienza energetica al 32.5%;
•fonti rinnovabili nei consumi finali lordi del 32%
•abbattimento delle emissioni da gas serra del 40% (del 1990) (la Commissione Europea ha innalzato al 55% con il recente pacchetto “Fitto 55%”).
Green Deal Europeo[1 -> l’Europa il primo continente con neutralità climatica entro il 2050
I principali obiettivi della Commissione sono:
•costruire sistemi energetici interconnessi e reti meglio integrate per sostenere le fonti energetiche rinnovabili;
•promuovere le tecnologie innovative e una infrastruttura energetica moderna;
•incrementare l’efficienza energetica e promuovere la progettazione ecocompatibile dei prodotti;
•decarbonizzare il settore del gas e promuovere l’integrazione intelligente tra i settori;
•responsabilizzare i consumatori e aiutare gli Stati membri ad affrontare la povertà energetica;
•promuovere gli standard e le tecnologie dell’UE nel campo dell’energia a livello mondiale;
•sviluppare il pieno potenziale dell’energia eolica offshore dell’Unione.
È evidente il ruolo essenziale delle fonti di energia rinnovabile ed il ruolo centrale ai consumatori che diventano sempre più attivi e fondamentali per il successo della transizione energetica.
Direttive UE
La UE attraverso le seguenti direttive ha richiesto agli stati membri di adeguare la normativa nazionale
• La «Directive on common rules for the internalmarket for electricity2019/944» (EMD II) che fornisce la definizione delle Citizen Energy Communities (CEC).
•La «RenewableEnergy Directive 2018/2001» (RED II) che definisce la RenewableEnergy Communities (REC);
Recepimento
L’Italia ha comunicato l’attuazione di entrambe le direttive nel Consiglio dei Ministri del 5 agosto 2021. Il processo di creazione delle CE aveva già avuto inizio nel febbraio 2020 con il Decreto Milleproroghe (DL 30 dicembre 2019, n.162, Art. 42-bis), convertito in legge 8/2020, che introduce nel paese in via sperimentale le REC. Il Decreto stabilisce inoltre che l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) determini il modello di relazione delle partite economiche relative all’energia elettrica oggetto di condivisione nell’ambito di comunità di energia rinnovabile e che il Ministro dello Sviluppo Economico (MiSE) stabilisca le tariffe incentivantie le relative modalità di accesso.
I due documenti vengono pubblicati rispettivamente il 4 agosto 2020 (delibera 318/2020/R/EEL ARERA) e il 15 settembre 2020
A fine Febbraio, è circolata una bozza inerente la proposta di decreto che incentiva la diffusione di forme di autoconsumo di energia da fonti rinnovabili inviata all’UE dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).
Il decreto:
•istituisce un regime di aiuto per il sostegno, nell’intero territorio nazionale, delle Comunità di energia rinnovabile e delle configurazioni di autoconsumo singolo e collettivo volto a perseguire gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030;
•disciplina le condizioni e le modalità per la concessione e l’erogazione di aiuti al funzionamento per la promozione delle comunità energetiche rinnovabili e delle configurazioni di autoconsumo singolo e collettivo;
•si applica fino al 31 dicembre 2024, ovvero, fino alla data in cui è raggiunto un contingente di potenza finanziata pari a 300 MW, qualora tale data risulti anteriore rispetto al termine del 31 dicembre 2024.
Il Decreto più in dettaglio
Il decreto prevede l’incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili che entrano in esercizio successivamente all’entrata in vigore dello stesso, inseriti in configurazioni che prevedono l’utilizzo della rete di distribuzione esistente sottesa alla stessa cabina primaria e, in particolare di:
a) Sistemi di autoconsumo individuale di energia rinnovabile a distanza: sistemi che prevedono l’autoconsumo a distanza di energia elettrica rinnovabile da parte di un singolo cliente finale, senza ricorrere a una linea diretta, ovvero utilizzando la rete di distribuzione esistente per collegare i siti di produzione e i siti di consumo, ai sensi dell’articolo 30, comma 1, lettera a), punto 2.2, del decreto legislativo n. 199 del 2021;
b) Sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili: sistemi realizzati da gruppi di autoconsumatoriche agiscono collettivamente ai sensi dell’articolo 30, comma 2, del decreto legislativo n. 199 del 2021;
c) Comunità energetiche rinnovabili: sistemi realizzati da clienti finali ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021.
CACER (o CER) Configurazioni di Autoconsumo per la Condivisione dell’Energia Rinnovabile.
Le Comunità Energetiche Rinnovabile sono sistemi realizzati dai clienti (finalizzati dall’art. 31 del d.Lgs.n. 199/2021) basati sulla condivisione di infrastrutture per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Ci si unisce per autoprodurre e autoconsumareenergia elettrica da fonti rinnovabili: fotovoltaico, eolico, idroelettrico e biomasse con impianti fino a 1MW.
Chi può partecipare ad una CACER:gruppi di persone, imprese, condomini, cooperative, enti locali, associazioni, enti religiosi.
Sarà inoltre necessario un atto costitutivo del sodalizio che abbia come oggetto sociale prevalente i benefici ambientali, economici e sociali.
Le comunità energetiche
Sono ecosistemi dove i cittadini partecipano attivamente alla gestione della energia prodotta da fonti rinnovabili mettendo in relazione una moltitudine di aspetti energetici, ambientali, sociali, tecnologici ed economici.
Ci sono effetti positivi sulla collettività in termini di sviluppo economico, creazione di nuovi posti di lavoro, l’ottenimento di un’energia a costi più competitivi, decarbonizzazione nel settore del riscaldamento e dei trasporti, l’autosufficienza e la sicurezza energetica.
A tutti i punti sopra elencati vanno ovviamente aggiunti i benefici ambientali in termini di efficienza energetica e riduzione delle emissioni dei gas serra.
Requisiti
•la potenza nominale singolo impianto ≤ 1 MW;
•lavori ed esercizio impianti dopo la pubblicazione del decreto;
•configurazioni realizzate alle condizioni previste dagli articoli 30 e 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021[3] ed operano (interazione con il sistema energetico) secondo le modalità individuate dall’articolo 32;
•gli impianti di produzione e di prelievo in autoconsumo sono connessi alla rete di distribuzione la stessa cabina primaria (dettagli in articolo 32, comma 8, lettera e);
gli impianti posseggono i requisiti prestazionali e di tutela ambientale necessari per rispettare il principio del “Do No SignificantHarm”;
•sono inclusi nell’ambito di applicazione del decreto anche i potenziamenti di impianti esistenti (gli incentivi si applicano limitatamente alla nuova sezione di impianto ascrivibile al potenziamento).
Incentivi (di due tipi)
•incentivo in tariffa;
•In aggiunta … contributo a fondo perduto (40% piccoli comuni).
Sono erogati dal GSE che potrà verificare preliminarmente l’ammissibilità agli incentivi. La domanda deve essere presentata entro 90gg dalla messa in esercizio dell’impianto. La potenza finanziabile è pari a complessivi 5 GW, con un limite temporale fissato a fine 2027
Valorizzare l’energia elettrica
Attenzione non è uno scambio sul posto!
L’energia immessa in rete viene condivisa con altre utenze facenti parte della configurazione. Il consumatore non agisce più come singolo, ma come comunità. Ciascun kWh di energia condivisa viene incentivata per 20 anni alla produzione.
Tutto su base oraria.
La valorizzazione dell’energia condivisa è un rimborso delle componenti tariffarie della bolletta elettrica previste dalla delibera 318/2020/R/eel dell’ARERA.
Per le CER il valore è dato dal prodotto tra l’energia condivisa e il corrispettivo unitario di autoconsumo forfettario (dato dalla somma della tariffa di trasmissione per le altre utenze in bassa tensione e del valore più elevato della componente variabile della tariffa di distribuzione per le utenze altri usi in bassa tensione vigenti).
I contributi economici spettanti all’energia condivisa non sono cumulabili con gli incentivi del meccanismo di scambio sul posto e del D.M. 04/07/2019, ma resta possibile la cessione dell’energia elettrica immessa in rete dagli impianti al GSE alle condizioni del Ritiro Dedicato.
Impianti > 600 kW -> 60 €/MWh + parte variabile fino a 100€/MWh;
•200 kW<=P<=600 kW -> 70 € /MWh + variabile fino a 110 €/MWh;
•P<200 kilowatt, 80 €/MWh più variabile fino a 120 €/MWh.
+ area geografica: 4 €/MWh per le Regioni del Centro (Lazio, Marche, Toscana, Umbria e Abruzzo)
+ 10 €/MWh per le Regioni del Nord (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta e Veneto).
Nei casi in cui è prevista l'erogazione di un contributo in conto capitale la tariffa spettante subirà una decurtazione.
Cumulo e tempistica
Gli incentivi possono essere cumulati con i contributi in conto capitale nella misura massima del 40 per cento. Mentre le tariffe incentivanti non si applicano all’energia elettrica condivisa sottesa alla quota di potenza di impianti fotovoltaici che ha accesso al superbonus.
Il Gse aprirà lo sportello per la presentazione delle richieste entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
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