IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA: CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE
L’Agenzia delle Entrate, facendo seguito alla L. 2/2009 ed al relativo Decreto attuativo del Ministero delle Finanze del 26 marzo 2009, che hanno previsto l'applicazione del meccanismo della c.d. "I.V.A. per cassa", ha emanato la Circolare esplicativa n. 20 del 30 aprile 2009.
La Circolare specifica che il meccanismo dell’I.V.A. ad esigibilità differita può essere utilizzato solo da coloro che hanno un volume di affari inferiore ad €. 200.000,00 e comunque non per prestazioni a favore dei consumatori.
Il differimento può perdurare al massimo per un anno dal compimento della prestazione e decorso il termine l'I.V.A. è esigibile anche se il corrispettivo non è stato pagato, salvo il sopravvenire di procedure concorsuali. |